Congedi di maternità e paternità: il Consiglio dei Ministri approva gli schemi di dlgs che recepiscono direttive UE su lavoro trasparente ed equilibrio vita-lavoro.
Con l’approvazione degli schemi di dlgs proposti dal ministro Andrea Orlando entra pienamente a regime la nuova tipologia di congedo di paternità, obbligatorio e della durata di 10 giorni lavorativi fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto.
È una delle importanti novità relative all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.
Congedi di maternità e paternità: nuovi schemi di dlgs avvicinano Italia e UE
Il Consiglio dei ministri ha dunque approvato in via definitiva gli schemi dei decreti
legislativi che recepiscono le direttive (UE):
- 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio;
- 2019/1152, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione
europea.
Le finalità della prima direttiva sono essenzialmente quelle di promuovere il miglioramento della conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza, i cosiddetti caregivers, al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un’effettiva parità di genere sia in ambito lavorativo, sia familiare.
Per quanto concerne invece la direttiva (UE) 2019/1152, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, lo schema di decreto interviene, con modifiche e integrazioni, sia sul testo del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, recante “Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro”, sia su altre disposizioni di legge, in un’ottica di armonizzazione e coerenza con il nuovo dettato normativo.
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Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it