mutui-mef-spese-luce-gasEcco alcuni chiarimenti, in una risposta ad un Comune a cura del Dottor Andrea Bufarale, su risorse conseguenti a sospensione della quota capitale dei mutui MEF e somme per finanziare spese luce e gas.


Questo comune ha ancora a disposizione nel risultato vincolato di amministrazione al 31.12.2021 derivanti dalla sospensione della quota capitale 2020 dei mutui mef. Tali somme possono essere utilizzate per finanziare la maggiori spese per utenze (energia elettrica e gas)?

a cura di Andrea Bufarale

Sospensione mutui MEF e somme per finanziare spese luce e gas

La questione posta alla nostra attenzione ha come origine la previsione di cui all’art. 112, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27 che ha vincolato i suddetti risparmi di spesa derivanti dalla sospensione della quota capitale dei mutui MEF o dalla rinegoziazione degli altri mutui (es. Cassa Depositi e prestiti) ” …per il finanziamento di interventi utili a far fronte all’emergenza COVID-19 …”.

Infatti, mentre la FAQ n. 49 della Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che, in applicazione dell’art. 37-ter, comma 1, lettera a), D.L. 21 marzo 2022, n. 21, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalle spese per l’energia possono essere utilizzati per l’anno 2022 “… gli “avanzi Covid”, ossia gli eventuali avanzi vincolati relativi a somme non utilizzate delle risorse straordinarie assegnate per la pandemia nel 2020-2021 (c.d. “Fondone”) di cui all’art. 1, comma 822, L. 30 dicembre 2020, n. 178, non si ritiene, data la suddetta previsione normativa, che le economie conseguenti alla sospensione delle quote capitale in scadenza nel 2020 dei mutui MEF – che in quanto non impegnate sono confluite nella quota vincolata dell’avanzo di amministrazione – possano essere utilizzate per la copertura delle maggiori spese per utenze in quanto specificamente destinate al finanziamento di interventi utili a far fronte all’emergenza COVID-19.

La facoltà prevista dal citato art. 37-ter, invece, valida per il solo anno 2022 e derogatoria rispetto alle normali regole che disciplinano l’utilizzo degli avanzi, consente di utilizzare gli eventuali avanzi vincolati per il finanziamento delle maggiori spese per l’energia, ma solamente nella misura in cui essi siano relativi alle somme, non utilizzate, delle risorse straordinarie assegnate per la pandemia (il c.d. “Fondone): tale disposizione ha evidentemente natura di norma eccezionale, ed in quanto tale è da considerare norma di stretta interpretazione, e quindi non suscettibile di interpretazione estensiva né di applicazione analogica, e non può ritenersi applicabile in casi diversi da quelli espressamente contemplati nella norma stessa.

Per quanto riguarda le risorse conseguenti alla sospensione delle quote capitale dei mutui MEF, le stesse non rappresentano risorse assegnate di cui all’art. 1, comma 822, L. 30 dicembre 2020, n. 178, e quindi esulano dal campo di applicazione del ricordato art. 37-ter, e continuano ad essere caratterizzate dal vincolo previsto dal citato art. 112, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che le ha destinate al finanziamento di interventi utili a far fronte all’emergenza COVID-19.

 


Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]