oggetti-smarriti-a-chi-consegnarliCapita spesso di trovare per strada o in altri luoghi pubblici degli oggetti smarriti: ma come ci si deve comportare e a chi occorre consegnarli? Scopriamolo in questo breve articolo.


Ritrovare degli oggetti smarriti da altri, senza però sapere che cosa fare e come fare per riportarli al proprietario, è una cosa che capita più spesso di quanto pensiamo.

Scopriamo dunque in questa breve guida cosa occorre fare in questi casi.

Oggetti Smarriti: a chi occorre consegnarli?

L’art. 927 del Codice Civile dispone che “chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento”.

Il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate nel territorio del proprio Comune può essere anche delegato al Comando di Polizia Locale, che si attiva per ricercarne il proprietario.

In molti altri casi invece il Comune di riferimento ha a disposizione un ufficio dedicato agli Oggetti Dispersi, che ha il compito di occuparsi di queste specifiche casistiche.

 

Comando di Polizia Locale

Se l’oggetto ritrovato viene consegnato al Comando Polizia Locale, si redige apposito verbale di deposito riportante i dati del ritrovatore, la descrizione ed il valore presunto dell’oggetto stesso, nonché le circostanze del ritrovamento.

Il Comando Polizia Locale tiene un registro informatico numerato, nel quale vengono annotati gli estremi del verbale e tutte le successive operazioni relative all’oggetto ritrovato.

Verifica contenuto oggetti e verbali

L’ufficio verifica sempre il contenuto dell’oggetto depositato, procedendo anche all’apertura di eventuali contenitori (borse, valigie) chiusi a chiave.

Tale operazione, obbligatoria per evitare il deposito presso l’ufficio di sostanze pericolose o nocive, viene annotata sul verbale di deposito.

Non viene redatto alcun verbale per oggetti di modico o di nessun valore eventualmente consegnati alla Polizia Locale quali

  • chiavi
  • sciarpe
  • libri
  • penne
  • pettini
  • agendine ecc…

Questi oggetti vengono trattenuti presso il Comando per 12 mesi dalla data del ritrovamento e vengono consegnati senza formalità a chi provi di esserne il proprietario.

Trascorso questo periodo senza che qualcuno si sia presentato per reclamarli, vengono conferiti negli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.

 

Custodia oggetti ritrovati

L’ufficio non risponde di eventuali irregolarità o danni eventualmente verificatisi prima del ricevimento degli oggetti stessi.

Gli oggetti ritrovati vengono catalogati e custoditi di norma presso il Comando Polizia Locale: somme di denaro od oggetti di apparente valore vengono custoditi in cassaforte.

Biciclette, ciclomotori ed altri oggetti ingombranti sono depositati in apposito magazzino, e altri oggetti non ingombranti e oggetti minuti di modico o nullo valore sono conservati con cura presso le sedi distaccate, in modo che siano facilmente raggiungibili dagli addetti allo sportello in caso di reclamo da parte del proprietario.

Qualora l’oggetto ritrovato sia deperibile, l’ufficio provvede alla sua distruzione, della quale viene redatto apposito verbale. Quando possibile, la distruzione deve avvenire non prima di 48 ore dal ritrovamento, sempre che non risulti necessario eliminare prima l’oggetto stesso, per motivi di igiene.

Oggetti non deperibili che presentino un evidente stato di degrado possono essere distrutti dopo 48 ore dal ritrovamento, per motivi igienico-sanitari. Della distruzione viene redatto apposito verbale.

 

Pubblicazione del ritrovamento

La Polizia Locale provvede a pubblicare all’Albo pretorio periodicamente (albo del comune dove è stato rinvenuto l’oggetto), con cadenza trimestrale, l’elenco dei beni ritrovati e rende noto tale elenco anche a mezzo stampa, per il tramite dei quotidiani locali.

 

Restituzione bene al proprietario

Chi si dichiara proprietario di un oggetto ritrovato e ne richiede la restituzione, deve presentarsi entro un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione all’albo delle informazioni relative al ritrovamento, munito di documento di identità valido, ed ha l’onere di fornire all’ufficio la descrizione dettagliata del bene.

Qualora abbia presentato denuncia di smarrimento o di furto alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza, è tenuto ad esibire la stessa alla Polizia Locale.

Il pubblico può prendere visione degli oggetti e può accedere ai locali adibiti a deposito dei beni ritrovati solo se autorizzato ed accompagnato dalla Polizia Locale.

Della riconsegna del bene la Polizia Locale redige apposito verbale di consegna, contenente le generalità ed il recapito dell’interessato, che firma per ricevuta.

Ricompensa al ritrovatore

Il ritrovatore viene informato della riconsegna del bene al legittimo proprietario.

Se il ritrovatore ne fa espressa richiesta, il proprietario deve corrispondere a titolo di premio le somme indicate dall’art. 930 del Codice Civile vale a dire:

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire [equivalente in euro, ndr] , il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Il proprietario provvede sotto la propria responsabilità a pagare al ritrovatore la cifra prevista per legge. In questo
caso la Polizia Locale annota l’importo sul verbale di riconsegna.

In ogni caso la Polizia Locale rimane del tutto estranea ai rapporti che possano scaturire ai sensi dell’art. 930 del Codice Civile tra il proprietario ed il ritrovatore.

Non spetta alcun premio per i ritrovamenti effettuati durante l’espletamento del servizio da parte delle forze dell’ordine, dei dipendenti di enti pubblici, dei dipendenti di aziende di trasporto o conducenti di veicoli in servizio di trasporto pubblico (taxi e noleggio con conducente), di custodi ed inservienti di pubblici uffici.

Acquisto di proprietà della cosa ritrovata

Trascorso un anno dall’ultimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune, senza che il proprietario si sia presentato a richiedere la restituzione dell’oggetto, quest’ultimo sarà messo a disposizione del ritrovatore.

La Polizia Locale informa per iscritto il ritrovatore in merito alla disponibilità del bene ritrovato.

Qualora il ritrovatore non si presenti per il ritiro dell’oggetto entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di cui sopra, il Comune dove era stato ritrovato l’oggetto ne acquisisce la proprietà.

Ufficio Oggetti Smarriti del Comune

In questi casi la procedura è simile ma con alcune minime differenze.

Il personale dell’ufficio predisporrà un verbale di ritrovamento con l’elenco degli oggetti e valori ritrovati (copia del quale verrà rilasciato al ritrovatore). In seguito, il personale effettuerà le opportune attività al fine di risalire ai legittimi proprietari degli oggetti, dei documenti e dei valori ritrovati ai quali verranno restituiti (anche a persone munite di delega scritta) previa redazione di verbale di riconsegna che riporterà l’elenco descritto nel sopra citato verbale di ritrovamento.

È inoltre indispensabile produrre (se già effettuata) da parte del proprietario delle cose ritrovate, la denuncia di furto o smarrimento. La denuncia deve essere ben dettagliata.

In caso di ritrovamento di una bicicletta, ad esempio, occorre descrivere la marca, il modello, il colore, ornamenti, ecc.

Trascorso un anno, senza che il legittimo proprietario si sia presentato per il ritiro, il ritrovatore (ai sensi dell’art. 929 del Codice Civile) diventa proprietario delle cose ritrovate e quanto trovato potrà essere ritirato presso l’ufficio.

Il proprietario della cosa ritrovata qualora identificato (ai sensi dell’art. 930 del Codice Civile) deve corrispondere al ritrovatore un compenso nella misura di legge.

In caso di ritrovamento di documenti personali il proprietario viene subito avvisato se attraverso i dati è possibile risalire ad un’utenza telefonica, ed invitato al ritiro.

Sconsigliato mettere annunci sui social

Infine è sconsigliato mettere annunci su Facebook o altri social media poiché si potrebbe configurare la violazione della privacy. Resta comunque inopportuno fornire dati personali senza il consenso dell’interessato.

 


Fonte: articolo di Giusy Pappalardo