somme-residue-solidarieta-alimentare-fine-stato-emergenzaChiarimenti importanti in una risposta ad un quesito di un Ente, curata dal Dottor Andrea Bufarale, riguardante le somme residue da misure solidarietà alimentare e il loro utilizzo dopo la fine dello Stato di Emergenza.


Questo comune ha a disposizione delle somme residue discendenti dalle misure di solidarietà alimentare di cui all’art. 53, D.L. 25 maggio 2021, n. 73. Si chiede un vostro parere sulla possibilità di utilizzo di tali economie nel 2022 e precisamente dopo la cessazione dello stato di emergenza fissata al 31/03/2022.

a cura di Andrea Bufarale

Somme residue da misure solidarietà alimentare: utilizzo dopo fine Stato Emergenza

Il citato art. 53, D.L. 25 maggio 2021, n. 73 non fa direttamente menzione al termine dello stato di emergenza da Covid-19 per l’utilizzo delle risorse in oggetto. Infatti, tale articolo recita testualmente che

“1. Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali…

2. All’onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.”.

Considerato, inoltre, che il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” (decreto “cessazione stato di emergenza”) ha previsto una serie di disposizioni volte a favorire il rientro nell’ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, si ritiene del tutto ragionevole stante anche l’incertezza che ancora oggi avvolge la fine della pandemia, l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 53, D.L. 25 maggio 2021, n. 73 entro e non oltre tale data.

Ad abundantiam, si ricorda anche la disposizione introdotta di recente dall’art. 13, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (come convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25) recita testualmente che

“Le risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l’eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell’anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all’articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell’anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate”.

 


Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]