Con la Risposta 190 del 13 aprile 2022 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti importanti sui redditi degli sportivi dilettanti.
Nell’interpello rivolto all’Agenzia delle Entrate una società sportiva dilettantistica, affiliata al Centro sportivo italiano (Csi) e regolarmente iscritta al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni, è in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 90 della legge n. 289/2002, che disciplina l’attività sportiva dilettantistica.
La società intendeva chiedere a collaboratori esterni, diversi da soci e tesserati, prestazioni di tipo didattico sportivo e per l’assistenza alle atlete in occasione di allenamenti e di competizioni.
L’istante riteneva che compensi, indennità e rimborsi forfetari corrisposti a tali collaboratori, dilettanti e non in veste professionale, rientrino tra i redditi diversi previsti dall’articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir, visto che la norma richiamata richiede unicamente che le prestazioni siano svolte “nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”.
Redditi di sportivi dilettanti: l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti
Come noto, i compensi erogati dalle Associazioni Sportive Dilettantisiche:
- sono considerati esenti, e quindi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, fino all’importo di € 10.000 per periodo d’imposta;
- sono assoggettati a una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 23% per gli ulteriori € 20.658,28 (maggiorati delle addizionali regionale e comunale);
- sono assoggettati ad una ritenuta a titolo d’acconto del 23% per la parte eccedente € 30.658,28 (10.0000 + 20.658,28), maggiorati delle addizionali regionale e comunale.
Per l’Agenzia il regime è applicabile anche a coloro che effettuano formazione didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, a prescindere dalla partecipazione diretta alla realizzazione della manifestazione sportiva (risoluzione n. 38/2010).
Per quanto riguarda i requisiti dei soggetti che svolgono tali attività ai fini dell’accesso al regime di favore, una circolare dell’ispettorato del lavoro ha precisato che:
- l’associazione/società sportiva dilettantistica deve essere regolarmente riconosciuta dal Coni attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive
- il collaboratore deve svolgere mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, come regolamentate dalle singole federazioni.
Il testo completo del documento
A questo link potete consultare il documento completo dell’Agenzia delle Entrate.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it