crisi-impresa-novita-2022Rilevanti novità interessano gli imprenditori in tema di “crisi d’impresa”: ecco quali sono le misure introdotte su questo tema per il 2022.


Anche se sembra ormai doveroso affermare che l’aggiornamento del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii) pare non vedere fine.

In questo recente passato, infatti, sono stati moltissimi i nuovi interventi normativi, approcci interpretativi, linee guida e etc. che si sono susseguiti al fine di rendere operative le novità in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale.

Possiamo iniziare nel citare l’art. 2086 del codice civile che così riporta:

L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’im presa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Crisi d’Impresa: le novità previste per il 2022

Tuttavia, rileggendo con attenzione l’articolo del codice civile sopracitato, non c’è una descrizione di “assetti organizzativi” che invece troviamo in un recente schema del decreto legislativo che tende a modificare il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

In tale schema, infatti, vengono elencati gli strumenti necessari all’imprenditore:

  • per identificare tempestivamente l’esistenza di un eventuale situazione di crisi ed insolvenza
  • e per attivarsi efficacemente per il suo superamento.

Con la recente disposizione, è stata introdotta non solo una nuova configurazione degli “assetti organizzativi” ma anche l’individuazione delle situazioni di “allarme” di una possibile situazione di difficoltà aziendale.

La novità più interessante è la definizione di assetti organizzativi che l’imprenditore deve adottarsi al fine prevenire la crisi d’impresa.

Vengono definiti, dunque, i perimetri che ogni imprenditore sarà obbligato a rispettare al fine di essere in linea con le disposizioni normative.

Le nuove tempistiche

In sintesi, possono costituire segnali di allarme:

  • l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  • debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  • esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5 per cento del totale delle esposizioni;
  • esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’art. 25-novies, comma 1, del medesimo Codice. Ci si riferisce, alle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati i quali dovranno, appunto, segnalare all’imprenditore la necessità di attivare la Cnc (Composizione negoziata della crisi d’impresa).

Sono trascorsi, ormai circa due anni e mezzo dall’approvazione delle norme riguardanti il Codice della Crisi, ma la sua entrata in vigore è stata fin da subito oggetto di continui rinvii e se non intervengono ulteriori proroghe, il D.L. n. 118/2021 dispone:

  • al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa;
  • e al 31 dicembre 2023 l’entrata in vigore del Titolo II, parte 1 sulla disciplina dell’allerta e della composizione assistita della crisi.

 


Fonte: CGIA Mestre