Richiesta di integrazione documentazione SCIA da parte del SUAP
Nel caso proposto, sicuramente l’Amministrazione ha proceduto a norma di quanto disposto dall’art. 19, L. 7 agosto 1990, n. 241 che testualmente recita quanto segue:
“Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata”.
La suddetta disposizione prevede l’adozione di un atto (si ritiene nella forma di una determinazione), motivato, nel quale cioè vengano precisati gli elementi mancanti o difformi, con l’assegnazione di un termine, non inferiore a trenta giorni (come accaduto nel caso proposto), per la conformazione, in mancanza della quale lo stesso provvedimento deve prevedere il divieto di prosecuzione dell’attività decorrente dalla scadenza del termine per la conformazione, per sopravvenuta inefficacia della SCIA.
Dal tenore letterale del quesito posto sembra che nell’atto motivato inviato al privato fosse prevista, come conseguenza della mancata conformazione della SCIA nel termine assegnato, l’adozione di un provvedimento successivo di divieto di prosecuzione dell’attività.
In sostanza andrebbe adottato un atto, teoricamente il giorno successivo alla scadenza del termine per la conformazione, e, comunque, al più presto possibile, con il quale si dichiara l’inefficacia della SCIA non conformata e, conseguentemente, si dispone il divieto di prosecuzione dell’attività.
Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]