Contabilizzazione oneri rinnovi contrattuali negli Enti Locali: i chiarimenti sulla materia arrivano da una risposta al quesito di un Ente, curata dal Dottor Andrea Bufarale.
Quale modalità di contabilizzazione deve utilizzare questo Comune, nella predisposizione del bilancio di previsione 2022/2024, per la corretta gestione del fondo rinnovi contrattuali per l’anno 2022, essendo appena scaduto il triennio 2019/2021 e per il quale comunque il contratto non è stato ancora stipulato?
Enti Locali: contabilizzazione oneri rinnovi contrattuali
Come giustamente ricordato nel quesito, pur essendo scaduto da qualche mese il triennio contrattuale 2019/2021, il relativo contratto per il comparto “Funzioni Locali” non è stato ancora stipulato e, a tutt’oggi, sono ancora in essere le trattative tra la parte pubblica rappresentata dall’ARAN e la parte sindacale (mentre è stata siglata l’intesa per il comparto delle “Funzioni centrali”).
Detto ciò, la domanda è quanto mai pertinente da un punto di vista di corretta gestione contabile di questo “doppio binario”.
Nel bilancio 2022/2024, infatti, debbono essere stanziati gli oneri per gli adeguamenti contrattuali che derivano da due distinti CCNL, che allo stato attuale non risultano sottoscritti e che diventeranno esigibili nell’esercizio in cui gli stessi verranno firmati: il contratto del triennio 2019/2021 e quello del triennio 2022/2024.
Per quanto riguarda il primo, l’importo relativo all’anno 2022 va iscritto in bilancio come accantonamento nella Missione 20 Programma 3, in attesa di essere utilizzato, unitamente all’importo accantonato allo stesso titolo negli esercizi precedenti, a seguito della sottoscrizione del contratto, mediante iscrizione nei diversi capitoli inerenti la retribuzione del personale.
Per quanto concerne il nuovo triennio 2022/2024, non disponendosi ad oggi di alcun elemento su cui basare, anche solo in via del tutto presuntiva, il calcolo dei conseguenti costi, riteniamo che l’importo da iscrivere in bilancio vada limitato al fabbisogno economico per l’erogazione della indennità di vacanza contrattuale (IVC): e poiché tali somme dovranno essere corrisposte ai dipendenti nell’anno in corso (0,30% a decorrere da aprile 2022 e 0,50% da luglio), il relativo importo va allocato nei normali capitoli di spesa inerenti la retribuzione del personale.
Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]