affidamento-diretto-regoleEcco quali sono tutte le regole relative all’Affidamento Diretto, analizzate in un approfondimento curato dal Dott. Luca Leccisotti.


L’affidamento diretto nel codice dei contratti pubblici è stato sempre un istituto molto discusso, sia tra gli operatori economici che tra i RUP delle stazioni appaltanti.

Con la pandemia si è aggiunto, con la normativa emergenziale, un altro tipo di affidamento diretto: l’affidamento diretto emergenziale come prevede il DL 76/2020 modificato dal decreto semplificazioni bis 77/2021.

Facciamo il punto della situazione, per avere più chiaro questo istituto.

L’Affidamento Diretto: quali regole?

Art. 36 comma 2 lett.a) D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;

  • La soglia per l’affidamento diretto è fino ad € 40.000 iva esclusa quindi è consentito fino a tale importo. Il CIG va preso con SMARTCIG. I controlli da fare prima di un affidamento diretto sono quelli previsti dalle Linee Guida Anac n.4. Va da sé che se dobbiamo acquistare un bene o un servizio fino a questo importo, è indicato fare un affidamento diretto. E’ un aggravio del procedimento se ci impelaghiamo a fare procedure negoziate o gare aperte. La norma ci consente affidare direttamente e noi rispettiamo la legge affidando direttamente. Evitiamo di motivare la procedimentalizzazione dell’affidamento diretto con “la garanzia di maggiore concorrenza” o altri motivi simili. C’è già chi garantisce la concorrenza, l’AGCM [1].
  • Anche senza consultazione di due o più operatori: teoricamente noi potremmo anche tramite la richiesta di un solo preventivo. La norma così prevede. In questo caso però, ci sono altre problematiche a cui potremmo andare incontro. Nell’atto di affidamento noi dovremmo attestare la congruità della spesa e come lo facciamo se non abbiamo nessun termine di paragone? E’ una best practice (prevista anche dalle Linee guida Anac n.4) la richiesta di preventivi. In questo range di importo questa richiesta di quotazioni può restare nell’operato informale del RUP.
  • Tramite ODA o TD [2] sul mercato elettronico di Consip

Art. 36 comma 2 lett. b) D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii

per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

  • Per beni e servizi da € 40.000 a € 215.000 (sempre IVA esclusa) mediante affidamento diretto (NON PROCEDURA NEGOZIATA, in quanto non è presente in normativa il rinvio all’art. 63 comma 6 D.lgs 50/2016) confrontando le offerte di minimo n.5 operatori. Gli operatori non vanno scelti MAI discrezionalmente, occorre una manifestazione di interesse o l’attingimento tramite un elenco operatori disciplinato da un regolamento. Si parla quindi di affidamento diretto e non di procedura negoziata. La RDO [3] è si una procedura negoziata, ma è intesa come una procedura telematica per l’acquisizione di preventivi (oppure offerte). Anche l’art. 32 comma 2 Dlgs 50/2016 recita chiaramente che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

DL 76/2020 modificato dal DL 77/2021

Art. 1. Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

  • in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4…omissis. Se notate la modalità di scrittura della norma, si parte con il termine “deroga” (che significa che possiamo utilizzare la norma emergenziale) e si chiude con “si applicano” (e non con si possono applicare…). Il volere legislativo quindi è quello di far applicare la norma emergenziale in luogo delle norme ordinarie. E’ palese. Senz’altro è più semplificata la procedura ed è vivamente consigliato utilizzare tali modalità.
  • Validità semplificazione emergenziale fino al 30 giugno 2023
  • Termini per individuazione operatore economico: 2 mesi per affidamento diretto e 4 mesi per affidamento tramite procedura negoziata.
  • Ipotesi di danno erariale e responsabilità dirigenziale in caso di non rispetto di tali tempistiche.

Art. 1 comma 2 lett.a) DL 76/2020

affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

  • Affidamento diretto, per beni e servizi, anche senza consultazione di due o più operatori (vedasi commento in precedenza per la stessa locuzione) fino ad € 139.000 (iva esclusa)
  • Rispetto dell’art. 30 Dlgs 50/2016
  • soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.
  • Principio di rotazione

Art. 1 comma 2 lett.b) DL 76/2020

procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.

  • Da € 139.000 ad € 215.000 (iva esclusa) mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 comma 6 D.lgs 50/2016 (procedura diversa dall’affidamento diretto)
  • Operatori economici individuati sulla base di manifestazione di interesse e mai discrezionalmente (oppure albo fornitori regolamentato)
  • Diversa dislocazione territoriale (mai restringere a soli operatori del posto)
  • Garanzia del principio di rotazione
  • Vale anche per l’affidamento dei servizi di progettazione e tecnici

 

Note

[1] Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

[2] Ordine diretto di acquisto e trattativa diretta

[3] Richiesta di offerta

 


Fonte: articolo di Luca Leccisotti - Comandante di Polizia Locale ed esperto in Appalti