La Funzione Pubblica, in un recente parere, si occupa di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del dipendente per raggiungimento dei requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata.
Nel parere in commento (DFP-0054803-P-18/08/2021) arrivano precisazioni sui criteri e limiti per la risoluzione del rapporto di lavoro al raggiungimento dei contributi per l’accesso alla pensione anticipata.
Nello specifico un comune chiede un parere circa la possibilità di procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con una dipendente che ha maturato i requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata.
In particolare, si rappresenta che la dipendente ha un’età anagrafica di 60 anni ed ha maturato i 41 anni e 10 mesi di contribuzione necessaria per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata.
Risoluzione rapporto di lavoro dipendente con requisiti contributivi per pensione anticipata?
Nell’ambito della funzione di indirizzo e coordinamento in materia di lavoro pubblico, attribuita dalla legge allo scrivente Dipartimento, si rappresentano di seguito alcune indicazioni generali sull’interpretazione della disciplina applicabile, al fine di supportare l’Ente nelle determinazioni da assumere nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nell’esercizio delle sue funzioni gestionali.
La disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro è contenuta nell’articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008 [Nota 1], convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e consente alle amministrazioni, con decisione motivata in riferimento alle esigenze organizzative e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, di operare una risoluzione del contratto individuale di lavoro con quei dipendenti, anche dirigenti, che abbiano maturato il diritto alla pensione anticipata, a prescindere dall’età anagrafica.
Orientamenti applicativi della Funzione Pubblica
In questo ambito, gli orientamenti applicativi dello scrivente Dipartimento, riferiti alle modifiche che il citato articolo 72 ha subito nel tempo [Nota 2], si sono espressi nel senso che l’amministrazione, prima di procedere all’applicazione di questo istituto, deve adottare criteri generali, calibrati a seconda delle proprie esigenze, in modo da seguire una linea di condotta coerente ed evitare comportamenti che conducano a scelte contraddittorie.
Tali criteri possono configurarsi come atto di indirizzo generale e tra di essi può rientrare anche l’esigenza di riorganizzazione funzionale o la razionalizzazione degli assetti organizzativi. Per quanto riguarda l’applicazione al personale dirigenziale, si è auspicato che le amministrazioni tengano conto di questa disposizione al momento in cui conferiscono l’incarico a favore di dirigenti prossimi alla maturazione dei requisiti previsti.
Inoltre, deve rilevarsi che, a seguito della riforma del sistema pensionistico operata dal decreto legge 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con cui è stata generalizzata l’applicazione del sistema contributivo per le anzianità maturate successivamente al 1° gennaio 2012, non è più attuale il concetto di “anzianità massima contributiva”.
Il conseguimento da parte dei dipendenti del requisito contributivo utile per l’accesso alla pensione anticipata non si configura come un “limite massimo”, bensì come un requisito necessario alla maturazione del diritto stesso. Il dipendente resta soggetto al solo limite di età anagrafica per la permanenza in servizio, relativo all’ordinamento di appartenenza (65 anni per la generalità dei dipendenti pubblici) e, se consegue il diritto all’accesso alla pensione anticipata ad un’età inferiore, può scegliere di:
- esercitare tale diritto chiedendo la cessazione del rapporto di lavoro;
- permanere in servizio fino all’età di 65 anni, momento in cui l’amministrazione dovrà far cessare il rapporto di lavoro d’ufficio per raggiunti limiti di età [Nota 3].
Conclusioni
Su queste basi, il legislatore ha confermato e chiarito nella disposizione contenuta nel citato articolo 72, comma 11, la necessità che la decisione sia motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e, in questo senso, gli orientamenti dello scrivente Dipartimento hanno fornito le indicazioni applicative.
Tanto premesso, il presupposto per l’esercizio del potere unilaterale di risoluzione è riferito agli anni di anzianità contributiva necessari al dipendente per maturare il diritto alla pensione anticipata.
L’amministrazione, nell’individuare la data di effettiva cessazione, deve, peraltro, tenere conto del regime delle decorrenze, come disciplinato dall’articolo 24, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011 [Nota 4], n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che individua una finestra mobile applicabile di 3 mesi.
Durante questo periodo, conformemente ai criteri generali e agli indirizzi forniti in materia, il rapporto di lavoro prosegue e cessa effettivamente al conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico, ossia una volta che il dipendente abbia scontato i 3 mesi di finestra.
In ultimo, con riferimento all’età anagrafica a partire dalla quale l’amministrazione può esercitare l’istituto della risoluzione unilaterale, si rappresenta che le penalizzazioni percentuali sull’importo della pensione, inizialmente previste dallo stesso articolo 24 del citato decreto legge n. 201 del 2011 per i soggetti che accedevano alla pensione anticipata prima dei 62 anni di età, sono state disapplicate dall’articolo 1, comma 194, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Tale indicazione legislativa, ai fini dell’applicazione della risoluzione unilaterale, consente all’amministrazione di esercitare questo istituto a prescindere dall’età anagrafica, fermo restando, come sopra detto, il regime delle decorrenze, poiché la disposizione del citato comma 194 fa venir meno il pregiudizio economico che si sarebbe potuto configurare per il dipendente con età inferiore ai 62 anni nel caso l’amministrazione avesse esercitato la potestà unilaterale di recesso.
Quanto sopra, ai fini delle valutazioni definitive di codesto Comune.
Note
[Nota 1] “Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall’articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un’età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell’articolo 24 […].
Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. 11-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di impiego, gli enti e gli altri organismi previdenziali comunicano, anche in via telematica, alle amministrazioni pubbliche richiedenti i dati relativi all’anzianità contributiva dei dipendenti interessati.”
[Nota 2] Circolare DFP n. 10 del 2008; Circolare DFP n. 4 del 2009; Circolare DFP n. 2 del 2012; Circolare DFP n. 2 del 2015
[Nota 3] Cfr. articolo 2, comma 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101.
[Nota 4] come modificato dal decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Il testo del parere
A questo link potete consultare e scaricare il testo del parere in formato PDF.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it