Progressioni Verticali: ecco una breve panoramica su come funziona in questi casi e su come si calcola l’anzianità di servizio.
Scopriamone dunque di più in questo breve approfondimento.
Cosa sono le progressioni verticali?
Ricordiamo che le Progressioni Verticali consistono in un percorso di sviluppo professionale, riservato ai dipendenti dell’amministrazione, che prevede il passaggio da una categoria alla categoria superiore e si attua attraverso procedure di selezione interna.
Si differenziano dalle Progressioni Economiche Orizzontali poiché queste ultime costituiscono un sistema di avanzamento all’interno della stessa area. Per i dipendenti pubblici infatti sono previste progressioni all’interno dell’area di appartenenza secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Più di preciso si tratta dell’attribuzione di uno stipendio più alto a parità di prestazioni lavorative.
La progressione verticale non attiene all’accesso all’impiego ma alla progressione di carriera del personale in servizio. Essa serve ad individuare, all’interno del personale a tempo indeterminato, i soggetti idonei a ricoprire posti vacanti della categoria immediatamente superiore.
Inoltre si esplica in una modifica della posizione funzionale e del profilo professionale, caratterizzata da maggior complessità e ricchezza di contenuti.
Per concludere brevemente occorre aggiungere che:
- si realizza sempre attraverso meccanismi selettivi e serve ad accertare le professionalità, capacità ed attitudini richieste in quanto necessarie;
- a tale scopo i contenuti delle selezioni, ed i requisiti professionali e culturali richiesti per la partecipazione, devono essere coerenti con i requisiti professionali indicati nelle declaratorie delle varie categorie e profili professionali.
Maggiori informazioni sulle progressioni verticali sono disponibili a questo link.
Che cosa si intende per anzianità di servizio?
L’anzianità di servizio è data da tutti i periodi di lavoro prestati ed è comprensiva sia del periodo di ruolo prestato, sia di eventuali altri periodi computati, riscattati e ricongiunti, nonché di altri periodi valutabili d’ufficio quale il servizio militare.
L’anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è entrato a far parte dell’ente pubblico/azienda, quali che siano le mansioni ad esso affidate.
Sono fatti salvi criteri diversi di decorrenza dell’anzianità espressamente previsti per singoli istituti contrattuali, ai fini della maturazione dei relativi diritti.
La maturazione dell’anzianità di servizio è legata all’assunzione del lavoratore sia con un contratto a tempo indeterminato, sia con una serie di contratti a tempo determinato ancorati allo sviluppo di specifici progetti, seguiti poi dalla stabilizzazione a tempo indeterminato, in ottemperanza al principio di non discriminazione contenuto nell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Scatti di anzianità
Gli scatti di anzianità sono elementi della retribuzione che maturano periodicamente in funzione dell’anzianità di servizio presso la medesima azienda. L’anzianità di servizio decorre dall’inizio della esecuzione del contratto di lavoro, sino alla cessazione del rapporto.
Gli aumenti periodici di anzianità sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, la quale indica il termine e il numero massimo degli scatti che intervengono nel corso del rapporto lavorativo.
In genere gli importi variano a seconda della qualifica cui appartiene il lavoratore, e possono essere stabiliti in cifra fissa, ovvero sulla base di una percentuale calcolata su determinati elementi retributivi che variano a seconda del contratto collettivo applicabile.
Progressioni Verticali: come funziona e come si calcola l’anzianità di servizio?
Ma come funziona e come si calcola l’anzianità di servizio nelle Progressioni Verticali?
Ovviamente si tratta di disposizioni valide fino ad eventuali modifiche, come ad esempio le modifiche alle tabelle di classificazione del personale su cui si sta lavorando nel CCNL Funzioni Locali (e già anticipate dal CCNL Funzioni Centrali).
Ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva della categoria di appartenenza, è richiesto come requisito per la partecipazione alla relativa selezione un determinato periodo di anzianità di servizio, che può variare da qualifica a qualifica o da singolo bando proposto dalle varie amministrazioni.
Un esempio di calcolo
Ad esempio in alcuni bandi e regolamenti per le progressioni verticali, come a questo link a titolo esemplificativo quello del Comune di Orvieto del 2020
” i dipendenti devono avere maturato un’anzianità minima di tre anni nella categoria immediatamente inferiore a quella correlata al posto oggetto di selezione e in possesso dei medesimi titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno […] L’anzianità di servizio richiesta deve essere stata maturata alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., in categorie e profili professionali equiparati a quelli richiesti come requisito di accesso alle procedure selettive in oggetto.”
In una parte del bando, ad esempio, troviamo la seguente dicitura:
Per la progressione verticale verso la categoria B1 si prevede, in ragione del contenuto di professionalità e della tipologia operativa che caratterizza i profili riferibili alla categoria stessa, una selezione in grado di evidenziare le cognizioni acquisite e la loro pratica traduzione nell’ambito operativo. Costituisce requisito necessario alla partecipazione alla selezione l’aver prestato almeno tre anni di attività lavorativa nella categoria A.
E in una successiva:
Per la progressione verticale verso la categoria C di coloro che risultano collocati nell’ambito della categoria B ed in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno, l’accertamento della professionalità si struttura in ragione del significativo contenuto di professionalità e della natura concettuale che caratterizzano i profili riferibili alla categoria oggetto di selezione. Il processo selettivo sarà volto ad evidenziare le conoscenze acquisite e la loro empirica applicazione nel contesto dell’assolvimento attributivo di competenza. Il requisito necessario alla partecipazione alla selezione consiste in tre anni di lavoro in profili di inquadramento appartenenti alla categoria B.
Conclusioni
Quindi in ogni caso l’anzianità va considerata in correlazione alla procedura in oggetto del bando. Ma a tutti gli effetti essa diviene un pre-requisito in alcuni bandi o in altri può rappresentare punteggio acquisito e utile per le graduatorie di concorso.
Ovviamente nel caso nel caso di progressione verticale, cambiando l’inquadramento giuridico del dipendente, l’anzianità di servizio nella categoria precedente viene valutato come esperienza acquisita.
Precisazioni dell’ARAN in caso di mobilità volontaria
Infine, sono i singoli enti a dovere stabilire se l’esperienza maturata presso un’altra amministrazione debba o meno essere considerata ai fini della valutazione della performance triennale che serve alla individuazione dei dipendenti che devono essere destinatari delle progressioni, mentre l’anzianità maturata presso un’altra amministrazione va calcolata ai fini della determinazione di quella minima necessaria per potere partecipare alle selezioni per le progressioni.
Questa è una delle indicazioni contenute nel parere Aran CFL 123, che riassume i principali nessi che si stabiliscono tra le progressioni e la mobilità volontaria di cui all’articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001.
Fonte: articolo di Giusy Pappalardo