telefisco-2022-imu-coniugi-residenze-disgiunteDalla manifestazione Telefisco 2022 sono arrivati i chiarimenti del MEF in materia di IMU per i coniugi con residenze disgiunte.


L’articolo 5-decies, comma 1, del Dl 146/2021, è recentemente intervenuto modificando la normativa in tema di abitazione principale ai fini IMU, precisando che per abitazione si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.

Telefisco 2022: i chiarimenti del MEF in materia di IMU per i coniugi con residenze disgiunte

Sulla questione, durante l’ultima edizione di Telefisco 2022, il MEF ha avuto modo di chiarire che l’immobile scelto dai componenti del nucleo familiare ai fini dell’esenzione IMU, deve essere comunicato al Comune competente mediante presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione di cui al Dm 30 ottobre 2012.

Nello specifico per l’IMU 2022 la scelta andrà fatta ad cura del proprietario di casa che beneficerà della esenzione entro il 30 giugno 2023.

In sede di compilazione della dichiarazione IMU quindi, il contribuente dovrà barrare il campo 15 relativo all’esenzione e riportare nelle annotazioni la seguente dicitura:

«Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019».

Occorre evidenziare, infatti, che in siffatta ipotesi la permanenza dell’obbligo dichiarativo è giustificata dal fatto che il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.

Inoltre, visto che la modifica normativa in questione non ha efficacia retroattiva, ci si è posti il dubbio se i Comuni possano o meno accertare le annualità pregresse senza applicare le sanzioni per obiettiva incertezza della norma tributaria applicando l’articolo 10, legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

Sulla questione il MEF ritiene che la disposizione in esame nel corso degli anni ha effettivamente subito diverse interpretazioni proprio a opera della Suprema Corte, le quali hanno portato anche a decisioni di contenuto diametralmente opposto. Pertanto sembra configurarsi nel caso di specie la condizione di effettiva incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, che consentirebbe agli enti la non applicazione delle sanzioni in sede di recupero dell’imposta delle annualità precedenti.

 


Fonte: articolo di Francesco Foglia