La nuova disciplina, basata sulla sostenibilità della spesa, consente anche agli Enti Locali in esercizio provvisorio di provvedere a nuove assunzioni?
Ecco alcune indicazioni in merito alla possibilità per gli Enti Locali di ricorrere alle assunzioni anche se in esercizio provvisorio.
In precedenza,la Corte dei Conti della Campania, con la deliberazione n. 28/2020, aveva espresso un orientamento contrario sulla questione ritenendo impossibile l’assunzione di nuovo personale durante l’esercizio provvisorio.
Sulla questione inoltre è tornata anche la Corte dei Conti con delle precisazioni, con la deliberazione n.37/2020.
Ma la disciplina normativa attuale sembra essere di parere differente. Esaminiamo la questione.
I due pareri della Corte dei Conti
Ecco qui di seguito una breve sintesi delle due deliberazioni sopra citate.
Deliberazione n. 28/2020
Come anticipato, nella deliberazione n. 28/2020, un Sindaco aveva chiesto un parere in ordine alla possibilità, in costanza di esercizio provvisorio, non avendo ancora approvato il bilancio 2020-2022, di procedere ad assunzioni di personale, mediante scorrimento di una graduatoria vigente.
Le risposta dei giudici contabili era stata la seguente: nel caso di “esercizio provvisorio”, cui si riferisce la richiesta di parere all’esame, gli Enti possono impegnare solo spese correnti (oltre quelle correlate a partite di giro). Per la spesa in conto capitale, possono essere impegnate solo somme per lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza (art. 163, comma 3, del Tuel).
In tale scenario sussiste il rischio concreto che il ricorso all’utilizzo degli stanziamenti di spesa dell’anno precedente, seppure per dodicesimi, possa non apparire idoneo a garantire la primaria esigenza di preservare, in maniera permanente, gli equilibri di bilancio e assicurare il pareggio effettivo. Dunque, ne deriva la impossibilità di assumere spese, in costanza di esercizio provvisorio, al di là del limite dei dodicesimi, con scorrimento da graduatoria o con altre modalità.
Deliberazione n.37/2020
Questa deliberazione dei giudici contabili conferma la precedente disposizione.
Il Sindaco di un Comune formulava una richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della L. 131/2003, circa la possibilità, in costanza di esercizio provvisorio, di procedere all’assunzione di agenti di polizia municipale, le cui procedure selettive siano state avviate ma non concluse.
Anche in questo caso con la deliberazione n. 37 del 27.04.2020, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, afferma che, in costanza di esercizio provvisorio, è possibile procedere all’assunzione di nuovo personale a condizione che ciò non implichi una spesa mensile superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente approvato.
DM 17 marzo 2020: assunzioni negli Enti Locali possibili anche in esercizio provvisorio?
La disciplina delle nuove assunzioni invece, in realtà, non ha paletti così specifici.
Infatti, a seguito della nuova disciplina sulle assunzioni regolata dal D.M. 17 marzo 2020 (il principio della sostenibilità della spesa che sostituisce quello del turn over), l’aspetto che conta è che il rapporto spesa/entrate sia al di sotto dei valori soglia previsti decreto.
Il fulcro della modifica sta proprio in questa modifica ed in questo elemento centrale che poggia sul principio della sostenibilità della spesa.
In base a questo assunto, il valore sulla sostenibilità della spesa per il personale è dato dal rapporto percentuale tra la spesa di personale complessiva di competenza e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità (Fcde).
In questo modo i Comuni potranno verificare, rispetto ai valori soglia di riferimento, il loro posizionamento sia in fase di bilancio di previsione che poi a consuntivo, ai fini del monitoraggio finalizzato alla valutazione della tenuta finanziaria del sistema integrato.
Pertanto non dovrebbero esserci motivi che impediscano agli enti le assunzioni, nonostante la mancata approvazione del bilancio di previsione, a patto che, come detto, si rispettino quei valori soglia previsti dal Decreto.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
Il buon senso, questo sconosciuto!