obbligo-vaccinale-personale-scolastico-testo-definitivoObbligo vaccinale personale scolastico, convertito in legge il DL 172/2021: il testo definitivo riporta alcuni elementi di chiarimento sulla sostituzione del personale sospeso e sull’assenza per vaccinazione.


Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n.3 del 21 gennaio 2022, conversione del DL 172/2021 con il quale si estende l’obbligo vaccinale per il personale scolastico.

Ricordiamo che nelle scorse settimane il Ministero dell’Istruzione, a seguito dell’introduzione dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico, ha messo a disposizione delle scuole un nuovo strumento che servirà ad agevolare i dirigenti scolastici nelle necessarie verifiche.

La verifica del personale vaccinato e con Green Pass

In particolare, nell’ambito del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI) è stata introdotta una nuova funzionalità a cui le scuole possono accedere che, affiancandosi alla piattaforma già attivata a settembre per il controllo del green pass, consente ai dirigenti scolastici di verificare – mediante un’interazione tra il Sistema Informativo dell’Istruzione e la Piattaforma Nazionale Digital Green Certificate – lo stato vaccinale del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica.

È previsto anche un sistema di alert che consentirà di conoscere automaticamente i mutamenti dello stato di vaccinazione del personale.

A questo link il testo completo della nota.

Obbligo vaccinale personale scolastico: chiarimenti sul testo definitivo

Nel testo finale ci sono alcuni elementi di chiarimento che possono essere così riassunti:

  • in caso di sospensione del Dirigente Scolastico è prevista la reggenza;
  • è esplicitata la possibilità di sostituzione del personale educativo ed ATA sospeso
  • l’assenza dei dipendenti pubblici per effettuare la vaccinazione è giustificata e non comporta alcuna decurtazione.

Il parere della FLC CGIL

Secondo la FLC CGIL:

“Sicuramente sono positivi i chiarimenti inseriti nella Legge. Molti sono frutto delle nostre richieste tradotte in emendamenti presentati attraverso alcune forze parlamentari ed il tavolo permanente sulla sicurezza. Però resta un problema il mancato recepimento della nostra richiesta di fissare a 10 giorni rinnovabili il termine delle sospensioni. Questo per dare un termine certo ai contratti di supplenza. Manca inoltre la precisazione necessaria che l’avvenuta guarigione consente la ripresa dell’attività lavorativa.

Proseguiremo le nostre rivendicazioni nelle sedi opportune.”

 

 


Fonte: FLC CGIL