Accade a La Spezia: la Cassazione ha deliberato che uno sciacquone troppo rumoroso viola il diritto al riposo, e quindi i “diritti umani”. I dettagli della vicenda.
Così ha deciso la sesta sezione Civile, che ha respinto il ricorso presentato da quattro fratelli proprietari di un appartamento in una località del Golfo dei Poeti, in provincia di La Spezia.
Scopriamo i contenuti della controversia.
La vicenda
La vicenda ha inizio quando la coppia che abita sullo stesso pianerottolo, nell’alloggio confinante, si rivolge al tribunale.
La causa ha come oggetto un nuovo bagno realizzato dai quatto fratelli che provoca rumori “intollerabili derivanti dagli scarichi”.
Marito e moglie, così, chiedono che il problema venga eliminato e che sia loro riconosciuto un risarcimento.
Dopo diversi gradi di giudizio si arriva alla Cassazione.
Va ricordato, per la cronaca, che la soglia di tollerabilità acustica nei condomini scatta:
- di giorno (tra le 6 e le 22) oltre i 5 decibel sopra il normale rumore di fondo (si tiene conto del traffico, dei clacson, delle voci della gente per strada, ecc.)
- e di notte (tra le 22 e le 6) oltre i 3 decibel.
Sciacquone troppo rumoroso, viola i diritti umani: la decisione della Cassazione
La Cassazione in breve sostiene che il diritto al riposo ed al rispetto della propria vita privata e familiare è uno dei diritti protetti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, principio valido anche per la tutela alla vivibilità dell’abitazione e alla qualità della vita all’interno delle mura domestiche.
La Corte ha disposto una perizia che ha accerato che lo scarico era così rumoroso da disturbare il riposo dei vicini “pregiudicandone la qualità della vita” visto che a ridosso della parete hanno la testata del letto e non era possibile cambiare la disposizione per via delle dimensioni dell’appartamento.
I giudici della Cassazione hanno dunque confermato che “la Corte di Strasburgo ha fatto più volte applicazione di tale principio” ed ha confermato la condanna di Appello riconoscendo il “pregiudizio al diritto al riposo”.
Pur quando non rimanga integrato un danno biologico, non risultando provato alcuno stato di malattia, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria casa di abitazione integra una lesione che costituisce un danno e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale.
La causa si è così conclusa con l’ordine ai proprietari di rivedere la collocazione dello sciacquone e di risarcire con 500 euro all’anno i vicini di casa, a decorrere dal 2003.
Il testo della Sentenza
A questo link potete consultare il testo completo della Sentenza della Cassazione.
Fonte: articolo di Giusy Pappalardo
Niente di più importante di cui occuparsi per la cassazione?