Nuovo decreto sull’emergenza COVID-19: disponibile la sintesi della FLC CGIL sui contenuti e ricadute per Scuola, Università e tutti i settori della conoscenza.
È entrato in vigore il 25 dicembre 2021 il decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.”
La FLC CGIL fornisce una sintesi dei contenuti del provvedimento con particolare riferimento alle disposizioni che impattano direttamente o indirettamente sui settori della conoscenza, anche alla luce di indicazioni talvolta imprecise fornite nei giorni scorsi da importanti organi di informazione.
Ultimo Decreto Covid-19: le novità per Scuola e Università
Qui di seguito tutte le disposizioni per i settori della conoscenza.
Impiego del Green Pass
Fino al 31 marzo 2022
- tutto il personale universitario e delle istituzioni Afam, nonché le studentesse e gli studenti universitari e Afam, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19
- chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore
- chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.
Rimane l’obbligo vaccinale per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
Prestazione lavorativa dei soggetti fragili
Prevista l’emanazione entro 30 giorni (23 gennaio 2022) di uno specifico decreto del ministro del lavoro (di concerto con il ministro del lavoro e quello per la pubblica amministrazione) che individua le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.
Fino all’emanazione del suddetto decreto e comunque non oltre il 28 febbraio 2022, sono prorogate le norme sul lavoro agile dei lavoratori fragili (lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104). Per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce di tali benefici è autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per l’anno 2022.
Congedi parentali
Prorogate fino al 31 marzo le norme previste dall’art. 9 del DL 146/21 sul congedo parentale straordinario per il genitore di figlio/a convivente minore di 14 anni in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, per quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione dell’ASL territoriale oppure per aver contratto infezione da Covid-19.
Ricordiamo che
- il beneficio è esteso, alle stesse condizioni ma a prescindere dall’età anagrafica, ai genitori di figli/e con disabilità grave qualora sia soggetto a chiusura il centro diurno a carattere assistenziale frequentato.
- nei periodi di astensione è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione
- per i figli tra i 14 ai 16 anni l’accesso al congedo rimane, ma senza corresponsione di indennità né contribuzione figurativa fatti salvi, invece, il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto.
Per garantire la sostituzione del personale docente, educativo e ATA che usufruisce dl questi benefici sono stati stanziati 7,6 milioni di euro.
Disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico
Al fine di assicurare l’individuazione e il tracciamento dei casi postivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021-2022, il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome, attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale, nello svolgimento delle attività
- di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2
- correlate di analisi e di refertazione.
Fonte: FLC CGIL