pignoramento-stipendio-conto-corrente-dipendenti-stataliDipendenti Statali: alcuni chiarimenti per i casi di pignoramento dello stipendio e del conto corrente dove il medesimo viene accreditato.


Il pignoramento è una procedura ordinaria attuata al fine di recuperare un credito. Questo provvedimento può essere eseguito sia verso un deposito bancario che postale nel momento in cui il debitore non dispone di immobili e/o mobili da mettere a garanzia.

Infatti in alcuni casi può verificarsi un atto di pignoramento dello stipendio di un dipendente e nell’atto di pignoramento si può rilevare anche il pignoramento, oltre allo stipendio, anche del conto corrente sul quale si accredita mensilmente lo stesso.

In questi casi risulta possibile procedere all’accredito dello stipendio su un nuovo conto corrente comunicato dal dipendente, nonostante il pignoramento del conto corrente precedente?

Pignoramento stipendio e conto corrente Dipendenti Statali

Come fissato dalla legge e dall’art. 543 e seguenti del codice di procedura civile, che per gli emolumenti dovuti a titolo di stipendio i limiti di pignoramento sono fissati entro un quinto dell’importo netto.

La legge, inoltre, non vieta il pignoramento verso più terzi, per cui è normale che contemporaneamente si provveda al pignoramento dello stipendio e del conto corrente intestato al debitore.

Il pignoramento presso terzi

La normativa di riferimento in materia di pignoramento presso terzi è contenuta nel Libro III del codice di procedura civile (R.D. n. 1443 del 28 ottobre 1940), dedicato al processo di esecuzione.

Si tratta in particolare:

  • degli artt. da 474 a 512 c.p.c., contenenti i principi generali in materia di esecuzione forzata;
  • degli artt. da 543 a 554 c.p.c., dedicati specificamente al pignoramento presso terzi.

Il creditore può, infatti, pignorare contemporaneamente sia il conto corrente che lo stipendio, ma con l’unica condizione che le somme da pignorare non superino il debito contratto.

Cosa può fare il debitore?

Pertanto sarà compito del debitore richiedere al giudice esecutivo le seguenti azioni:

  • dichiarare inefficace il pignoramento del conto corrente oppure quello dello stipendio;
  • ridurre ciascun pignoramento nell’ipotesi in cui il valore delle somme pignorate sia maggiore del credito.

Garanzie previste dalla normativa a tutela del creditore

In conclusione, a prescindere dal conto corrente indicato dal debitore, il terzo pignorato dovrà procedere nel rispetto delle garanzie previste dalla normativa a tutela del creditore.

Tale meccanismo andrà bilanciato con la fondamentale funzione che la Costituzione garantisce alla retribuzione. L’art. 36 del testo costituzionale stabilisce infatti che:

il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

I limiti previsti dal Codice di Procedura Civile

I sopra citati limiti al pignoramento sono previsti dal codice di procedura civile, come dettato dall’articolo 545.

Nello specifico:

  • non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto
  • e inoltre non possono essere pignorati
    • crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri,
    • oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

Tali somme, come avevamo anticipato sopra, possono essere pignorate nella misura di:

  • un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni
  • ed in eguale misura per ogni altro credito.

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell’ammontare di queste somme.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it