Affidamento diretto e possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe: un interessante approfondimento all’interno del recente video commento del Dottor Simone Chiarelli.
Un operatore economico, aveva chiesto un parere sull’argomento al Supporto Giuridico del Dipartimento opere pubbliche, risorse umane e strumentali – Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere del MIMS.
Il parere n. 987 del 2 agosto 2021 al riguardo è stato in senso positivo.
A questo link potete consultare il testo completo del parere.
Infatti, con la conversione in legge del D.L. 77/2021 in Legge 29 luglio 2021 n. 108, l’istituto dell’affidamento diretto ( già oggetto di una prima modifica con la versione originaria del DL ) si arricchisce di un nuovo contenuto, avendo il legislatore espressamente indicato:
“ l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”.
Appare corretto il riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, co.1 lett. c).
La disposizione novella espressamente l’art. 1 , comma 2 lett. a) del decreto 77/2021. E dunque, per quanto riguarda i servizi, si applica a tutti gli affidamenti di importo compreso tra 0 e 139.000 euro.
Per comunque spiegare meglio questa novella normativa serve ovviamente qualche precisazione in più.
Affidamento diretto e possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe
Pertanto, per illustrare queste ultime novità, Simone Chiarelli, dirigente di Pubblica Amministrazione Locale ed esperto in questioni giuridiche di diritto amministrativo nei settori degli appalti, SUAP, e disciplina generale degli Enti locali, ha messo a disposizione un video.
Potete guardare il video commento nel player video di seguito.
Fonte: articolo della redazione, video di Simone Chiarelli