imprese-bonus-tessile-modaImprese: l’Agenzia delle Entrate ha aperto le domande per il Bonus Tessile e Moda, ecco i dettagli.


L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di presentazione della domanda per il riconoscimento del credito d’imposta spettante per gli anni 2020 e 2021 a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria.

Imprese: arriva il Bonus Tessile e Moda 2021

Il credito d’imposta spettante è pari al 30% delle rimanenze finali eccedente la media delle stesse dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

L’agevolazione, tuttavia, è ancora in esame presso la Commissione Ue per la necessaria autorizzazione.

In attesa del via libera da parte dell’UE, la stessa Agenzia delle Entrate ha reso noto i termini di presentazione della domanda:

  • con riferimento al 2020, la domanda va presentata dal 29.10.2021 al 22.11.2021;
  • con riferimento al 2021, la domanda va presentata dal 10.5.2022 al 10.6.2022.

 

Specifiche dell’agevolazione

Il decreto Rilancio ha previsto un credito d’imposta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Obiettivo: sostenere l’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria.

Per accedere al credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate tale “incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino”, al fine di consentire l’individuazione, nei limiti delle risorse disponibili, della quota effettivamente fruibile del credito.

Attenzione: la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è consentita solo a seguito dell’adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea.

Il credito è riconosciuto esclusivamente nell’ambito della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

Pertanto, con riferimento al presente credito d’imposta, non è possibile avvalersi in alcun caso dei maggiori massimali previsti dalla Sezione 3.12 della citata Comunicazione.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it