Una breve guida alla registrazione di contributi, agevolazioni, sovvenzioni previste dal DL 34/2020 (Decreto Rilancio).
Recentemente abbiamo parlato delle attività di rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, definendo quali siano le procedure per una corretta registrazione e per garantire agli enti interessati l’erogazione dei contributi relativi al 2021 e 2022.
Oggi ci troviamo a trattare una tipologia di contributi molto particolari, sulla cui necessità di registrazione sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato vi sono diverse e contrastanti interpretazioni.
I contributi del DL 34/2020 (Decreto Rilancio)
Ci riferiamo ai contributi indicati nel decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (DL Rilancio) artt. 54-60.
- Articolo 54: Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali
- Articolo 55: Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese
- Articolo 56: Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese
- Articolo 57: Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19
- Articolo 58: Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling
- Articolo 59: Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19
- Articolo 60: Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19
L’articolo 61 elenca una serie di disposizioni comuni a tutti gli aiuti sopraindicati:
- Gli aiuti non possono essere concessi ad imprese che erano già in difficoltà.
- Dovevano essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020, mentre il termine di concessione dell’aiuto sotto forma di agevolazioni fiscali doveva coincidere con la data di presentazione della dichiarazione fiscale 2020 da parte del beneficiario.
- La concessione degli aiuti è subordinata all’adozione della decisione di compatibilità.
- Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla registrazione esclusivamente del regime-quadro di cui agli articoli da 54 a 60 nel registro di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall’articolo 64, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura.
- Gli enti che adottano le misure e concedono gli aiuti, ad eccezione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall’articolo 64. Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca gli enti di cui al primo periodo provvedono, in analogia con il presente comma, attraverso rispettivamente i registri SIAN e SIPA
- Restano fermi in capo agli enti che concedono gli aiuti e adottano le misure gli obblighi e le responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 delle Comunicazione di cui al comma 1
- Per gli aiuti concessi ai sensi degli articoli da 54 a 60 si applica la disposizione di cui all’articolo 53 che deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall’epidemia da Covid-19. Questi enti possono accedere agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati a livello nazionale, regionale o territoriale, al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione.
- Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate tenendo contro di ogni contributo (da qualunque fonte provengano, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli
- I soggetti che concedono gli aiuti ai sensi degli articoli da 54 a 60 verificano, anche mediante autocertificazione, che il beneficiario non abbia ricevuto aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite.
La registrazione sul RNA e il codice CAR
Come indicato nell’articolo 63 del già citato DL Rilancio “Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti”, gli aiuti sono concessi in osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (fatti salvi gli aiuti nei settori agricoltura e pesca registrati rispettivamente nei registri SIAN e SIPA).
Ciascuna misura di agevolazione adottata ai sensi degli articoli da 54 a 60 del DL Rilancio deve essere identificata attraverso l’indicazione del codice univo identificativo Codice Aiuto RNA – CAR.
Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a registrare la Misura che recepisce le modifiche al Regime identificandola con CAR 15880 agganciato al CAR MASTER 13008.
La registrazione della Misura Attuativa
In questo caso il regime di aiuto è adottato nell’ambito di una Misura Quadro e dunque non si deve procedere alla registrazione del bando/procedura ma è necessario registrare una Misura Attuativa (per approfondire consulta la Guida del RNA).
Per farlo l’ente deve essere preventivamente accreditato sul RNA. Gli utenti che possono accedere alle funzioni di registrazione e gestione delle Misure Attuative sono:
- Amministratore Autorità (ruolo assegnato al referente per gli adempimenti);
- Amministratore UG (Amministratori di Uffici Gestori dell’Autorità accreditata).
La registrazione dell’Aiuto Individuale
Una volta effettuata la registrazione della Misura Attuativa è possibile avviare il processo di registrazione dell’Aiuto Individuale che prevede le seguenti 4 fasi:
- La compilazione della richiesta di registrazione dell’aiuto: l’utente dopo aver effettuato l’accesso alla funzione “Registra aiuto” nella sezione “Gli aiuti individuali” deve inserire le informazioni relative al soggetto beneficiario, al progetto, all’obiettivo all’aiuto, agli strumenti di aiuto con il rispettivo importo nominale e l’importo dell’agevolazione.
- La richiesta di registrazione: viene avviata dopo aver completato la compilazione dell’aiuto cliccando sul tasto “Convalida” ed è identificata con l’ID della richiesta stesso.
- La verifica degli esiti: in caso di esito positivo la richiesta di registrazione passa nello stato “da confermare” e il campo COR viene valorizzato in corrispondenza dell’ID richiesta e dell’ID gestore. Il COR identifica univocamente la Registrazione dell’Aiuto nel Registro.
- La conferma della registrazione: deve avvenire entro 20 giorni dalla data di registrazione dell’aiuto (accedendo alla funzione “Conferma/Annulla” nella sezione “Gli aiuti individuali” -> “I miei Aiuti”). Dopo la conferma, l’aiuto diventa visualizzabile nella sezione Trasparenza Aiuti del Registro senza restrizioni e senza necessità di autenticazione. Qualora non si proceda alla conferma dell’aiuto entro 20 giorni dalla data di registrazione dell’aiuto, la stessa passerà nello stato “annullata dal sistema”, ai sensi dell’art. 9 comma 5 del Regolamento, per cui l’aiuto individuale decade e il COR già rilasciato non può essere validamente utilizzato e si considera come non apposto sugli atti che eventualmente lo riportano.
Pabli srl supporta gli enti interessati nel caricamento dei contributi sul RNA, anche nel caso di sovvenzioni o agevolazioni fiscali. Per maggiori informazioni sul servizio o per richiedere un preventivo compila il form.
Fonte: Pabli srl