Codici: sciolto dalla Cassazione il nodo sulla riscossione dei Buoni Fruttiferi Postali in caso di morte di uno dei cointestatari.
La questione è finalmente risolta: in caso di decesso di uno degli intestatari di un Buono Fruttifero Postale (Bfp), recante la clausola “pari facoltà di rimborso”, i cointestatari possono riscuotere l’intera somma, a patto di riconoscere agli eredi il corrispettivo spettante.
La Corte di Cassazione ha dichiarato che tutti i sottoscrittori del buono hanno pari titolarità sulla somma depositata e sui relativi interessi.
“La sentenza della Cassazione – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – segna un punto importante in una vicenda complessa, che si trascina da anni. Ci siamo occupati di diversi casi in cui i risparmiatori ricevono meno di quanto previsto, ottenendo importanti vittorie presso l’Arbitro Bancario Finanziario. Ora si apre questo nuovo fronte. Il nostro consiglio è quello di non arrendersi, perché anche in situazioni all’apparenza intricate è possibile trovare una soluzione, magari grazie all’aiuto degli esperti che le associazioni di consumatori possono fornire”.
“Un Buono Fruttifero Postale – dichiara Davide Zanon, Segretario di Codici Lombardia – può essere cointestato fino ad un massimo di quattro persone. Il problema del riscatto in caso di decesso di uno degli intestatari, sorgeva da un possibile contrasto con le norme sull’eredità. Poste Italiane sosteneva l’impossibilità all’incasso del buono se non si presentava preventivamente il consenso degli eredi del cointestatario defunto. Questo problema nasceva dall’errata interpretazione della dicitura ‘con pari facoltà di rimborso’ presente sul buono, che si sosteneva indicasse che la riscossione doveva essere proporzionata al numero dei cointestatari. Il Collegio ora, invece, ha chiarito che ciascuno dei cointestatari è libero di agire e riscattare il buono indipendentemente dagli altri”.
Buoni Fruttiferi Postali in caso di morte di uno dei cointestatari: cosa cambia dopo la Sentenza della Cassazione?
Se si volesse ovviare a questo problema, è necessario richiedere, al momento della sottoscrizione, che non venga inserita la clausola di “pari facoltà di rimborso”: così il riscatto del buono potrà essere eseguito solo insieme agli altri cointestatari. La riscossione del buono non può, quindi, essere rifiutata.
“La Cassazione – continua Zanon – ha chiarito che la normativa a cui faceva riferimento Poste, che servita a tutelare i cointestatari da possibili pretese avanzate dagli eredi del cointestatario defunto, non può essere applicata ai Bfp ma, ai libretti di risparmio, in quanto esiste una specifica normativa che non richiede il consenso degli eredi. Resta chiaramente inalterato il diritto di credito degli eredi, sancito dal Codice Civile: infatti colui che riscuoterà il buon resterà obbligato nei confronti dell’erede o degli eredi del cointestatario defunto”.
Codici è disponibile a fornire assistenza a tutti coloro che avessero dubbi in merito, che si vedono negare il rimborso o, più in generale, che hanno problemi con la riscossione. È possibile contattare l’associazione telefonando al numero 06.55.71.996, scrivendo all’indirizzo email segreteria.sportello@codici.org o rivolgendosi alla delegazione Lombardia scrivendo all’indirizzo email codici.lombardia@codici.org oppure chiamando i numeri 02.36503438 – 351.7979897.
Fonte: Codici
Buongiorno e grazie per il vostro interessante articolo. Mi trovo in un caso ancora più estremo: sono possessore di un buono cointestato con clausola CPFR a mio padre (di cui sono unico erede) e mia nonna (di cui sono eredi mio padre e due sue sorelle), entrambi defunti a distanza di pochi mesi uno dall’altro. Poste dal 2015 si rifiuta di rimborsare il buono solo a me, ma richiede la contestuale presenza di tutti (impossibile). Fatto ricorso all’ABF nel 2018 l’ho perso perché hanno prese per buone le solite ragioni di Poste, esattamente quelle confutate in questa recente sentenza dalla… Leggi il resto »
Ciao Giovanni, hai ottenuto una risposta? stesso problema tuo.
Buongiorno, desidererei avere una delucidazione, non so questo argomento è pertinente alle vostre richieste.
Ecco il caso: coniugi cointestatari di un buono fruttifero con PFR, con scadenza 2026, viene a mancare uno dei due. Gli eredi (coniuge e figli) nell’atto di successione devono dichiarare il buono, oppure no? Per la riscossione è necessaria la successione? Il valore da dichiarare è quello nominale, oppure quello alla data del decesso.