Contributi aree interne 2021: ecco alcune indicazioni molto utili per i Comuni su come redigere il bando.
Il DPCM 24 settembre 2020 ha definito le modalità di erogazione e di monitoraggio dei contributi ai comuni delle aree interne per il sostegno delle attività economiche commerciali e artigianali per il triennio 2020-2022.
Abbiamo approfondito la questione qualche mese fa nell’articolo Contributi aree interne: cosa sono e come si gestiscono.
Allegato al decreto è inoltre disponibile l’elenco dei comuni delle aree interne beneficiari del contributo, con l’indicazione, per ciascun ente, del fondo disponibile per ogni singola annualità.
Molti di questi comuni sono ancora alle prese con il bando per il fondo di sostegno dell’annualità 2020, ma i tempi sono maturi per lo studio e la pubblicazione del nuovo bando per l’assegnazione dei contributi di competenza del 2021.
Riportiamo quindi di seguito una serie di spunti di riflessione utili alla redazione del nuovo bando, frutto dell’analisi di quanto messo in pratica dagli enti nel corso di quest’anno e delle conseguenti criticità riscontrate.
Soggetti beneficiari
La normativa è molto chiara sui requisiti richiesti ai possibili soggetti beneficiari, che devono essere piccole e micro imprese, già esistenti o in corso di avviamento, che svolgono attività economiche, artigianali o commerciali, con un’unità operativa ubicata all’interno del territorio comunale e regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese.
Fondamentale quindi l’iscrizione al registro imprese e la natura commerciale e artigianale dell’attività svolta. Molti enti nel 2020 hanno compreso tra i soggetti beneficiari associazioni ricreative o culturali e associazioni sportive, quindi non in possesso dei requisiti soprariportati e di conseguenza non ammissibili alla concessione del contributo.
Stesso discorso per le imprese agricole, per le quali sarebbe consigliabile all’interno del bando specificare che possono essere considerate destinatarie di contributi relativamente allo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all’attività agricola.
Tipologia delle spese finanziate e calcolo del contributo
Caratteristica molto spesso riscontrabile nelle diverse tipologie di bando per il fondo a sostegno delle attività economiche 2020 è la presenza del parametro della “perdita di fatturato rispetto all’anno 2019” per la definizione dell’entità del contributo spettante alle imprese.
In realtà il fondo è stato istituito per finanziare le spese effettivamente sostenute dalle imprese, suddivise tra spese di gestione e spese di investimento.
È quindi di sicuro più corretto, perché in linea con la finalità per la quale è stato istituito il fondo, prevedere l’erogazione di un contributo che possa finanziare, anche fino al 100%, a seconda della disponibilità dell’ente, le spese sostenute dalla singola impresa nell’anno di riferimento, purché rientranti tra quelle ammesse dall’art. 4 del DPCM Aree Interne 24 settembre 2020.
Particolare attenzione bisogna porre nel caso in cui si stabilisca di mettere un tetto massimo al contributo spettante a ogni singolo beneficiario: il rischio è quello di non riuscire a erogare un contributo totale pari a quello stanziato dal Ministero, vedendosi quindi revocata la quota di contributo non utilizzato con la conseguente impossibilità di ricevere i fondi per l’anno successivo.
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
È consigliabile riportare tra le normative di riferimento anche il Regolamento UE 1407/2013, con il quale sono definiti gli aiuti de minimis e sono stabiliti i relativi massimali e le modalità di verifica.
Parte fondamentale della successiva istruttoria per l’assegnazione dei contributi sarà infatti quella relativa alle verifiche da effettuare sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), che prevede appunto l’elaborazione delle visure de minimis e visure Deggendorf per certificare l’effettiva possibilità di concedere il contributo ai soggetti che hanno presentato domanda.
Ritenuta IRPEF 4%
In seguito all’istituzione del fondo a sostegno delle attività economiche aree interne era opinione comune quella di non considerare soggetti a ritenuta IRPEF del 4% i relativi contributi a fondo perduto, in quanto connessi all’emergenza sanitaria COVID19.
Una risposta fornita dall’Agenzia per la coesione territoriale, pubblicata tra le faq del DPCM 24 settembre 2020, ha invece chiarito che “Ai sensi dell’art. 28, comma 2, del Dpr 29 settembre 1973 n° 600, le Regioni, le Province, i Comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4% con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali”.
Risulta quindi utile riportare nel bando che, a seconda della tipologia di spesa finanziata, il comune potrà applicare la ritenuta IRPEF del 4% sull’importo del contributo concesso.
DURC e intervento sostitutivo
Come chiarito sempre dall’Agenzia di coesione territoriale all’interno delle risposte alle faq pubblicate, in caso di irregolarità del DURC del soggetto beneficiario si applica la disciplina dell’intervento sostitutivo.
Se da un lato quindi è obbligatorio richiedere il DURC ai fini delle attività istruttorie conseguenti alla presentazione delle domande di accesso al contributo, non sarà possibile inserire nel bando tra i requisiti quello della regolarità della posizione contributiva.
Nel corso del 2021 Pabli srl – società di servizi agli Enti Locali e alla Pubblica Amministrazione – ha affiancato oltre 50 enti nella gestione e nella stesura del bando per l’assegnazione dei contributi ai comuni delle aree interne a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali. Per supporto, richieste di informazioni e di preventivi puoi scrivere a info@pabli.it
Fonte: Pabli srl