Scuole, le norme di interesse per i Comuni nel decreto legge 122/2021 per la riapertura: disponibile la nota di lettura Anci.
Norme di interesse per i Comuni contenute nel D.L. 10 settembre 2021, n. 122 (Decreto Covid) che contiene le misure per fronteggiare l’emergenza in ambito scolastico e socio-sanitario: pubblichiamo le note di lettura dell’Anci.
Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre scorso, è confluito nella legge di conversione del D.L. 111/2021, recante riguardante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.
Riapertura Scuole: le norme di interesse nel decreto legge 122/2021
Si richiama l’attenzione in partticolare sul comma 2 dell’art .9 ter.1:
- Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9 – ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
Inoltre:
- I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica
- La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 – bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
Il testo completo della nota
A questo link potete consultare il testo completo della nota di lettura.
Fonte: ALI - Autonomie Locali Italiane (tratto da anci.it)