Introdotta in sede di conversione del Decreto Sostegni bis la norma che prevede l’esenzione dal versamento dell’imposta municipale propria per gli immobili oggetto di sospensione dello sfratto.
L’art. 4-ter del decreto del Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021 convertito dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021) introduce una nuova esenzione IMU per l’anno 2021 che va ad aggiungersi alle altre misure di esenzione del tributo messe in campo per fronteggiare le ricadute economiche derivanti dall’emergenza Covid.
La norma prevede l’esenzione IMU per l’anno 2021 a favore dei proprietari di immobili concessi in locazione ad uso abitativo per i quali è intervenuta una convalida di sfratto per morosità, a condizione però che l’esecuzione dello sfratto sia stata sospesa in conseguenza delle misure straordinarie adottate in seguito alla pandemia.
La norma viene incontro alle richieste di quei proprietari di abitazioni che, in caso contrario sarebbero stati doppiamente danneggiati, da una parte per la perdita dei canoni di locazione, senza tra l’altro avere la possibilità di rientrare nella disponibilità dell’immobile, dall’altro essendo comunque tenuti al pagamento dell’imposta comunale.
La disposizione agevolativa presenta però diversi vincoli che ne rendono piuttosto accidentata l’applicazione e che di fatto, ne vanno a limitare l’efficacia ad alcune particolari fattispecie.
Innanzitutto va precisato che sebbene l’art. 4-ter sia rubricato “Esenzione dal versamento dell’imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori” la norma si applica in capo ai soggetti che “possiedono” gli immobili oggetto di sfratto, facendo necessariamente riferimento ai soggetti passivi individuati dalla normativa IMU così come individuati dall’art. 1, comma 743 L. 160/2016, risultando pertanto esenti non solamente i proprietari ma anche ad esempio gli usufruttuari degli immobili.
L’agevolazione riguarda però solo ed esclusivamente le persone fisiche, quindi gli immobili posseduti da imprese o comunque da “persone giuridiche” saranno comunque tenuti al pagamento dell’imposta.
Gli immobili per i quali spetta l’esenzione sono poi quelli oggetto di un contratto di locazione ad uso abitativo, (la norma non si applica quindi alle locazioni commerciali), per i quali si sia ottenuto dall’autorità giudiziaria un provvedimento di convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, o successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
A tal fine è utile ricordare che il blocco degli sfratti che il decreto Milleproroghe aveva esteso fino al 30 giugno 2021, è stato ulteriormente prorogato dal decreto Sostegni-1 D.L. 41/2021 convertito in Legge n. 69 in vigore dal 22 maggio 2021, al 30 settembre e al 31 dicembre 2021 a seconda della data di rilascio.
Nel dettaglio il D.L. Sostegni-1 ha previsto all’art. 40-quater una ulteriore proroga per gli sfratti che sarebbero dovuti scadere il 30 giugno 2021, stabilendo una doppia proroga differenziata a seconda della data del provvedimento di rilascio:
- per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio al 30 settembre 2020 il blocco è prorogato fino al 30 settembre 2021;
- per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021 il blocco è prorogato fino al 31 dicembre 2021.
Per i provvedimenti di sfratto adottati entro il 28 febbraio 2020 l’esecuzione è invece rimasta sospesa solo fino al 30 giugno 2021, a tali soggetti compete comunque l’esenzione IMU per l’intero anno 2021.
Essendo la norma di esenzione entrata in vigore solo il 25 luglio mediante l’approvazione della legge di conversione 106/2021, il legislatore ha previsto la possibilità di chiedere il rimborso della prima rata di acconto IMU che veniva a scadere lo scorso 16 giugno.
L’iter e le modalità attuative per ottenere il rimborso delle somme versate in acconto saranno stabiliti con un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e pertanto non seguiranno le ordinarie modalità di rimborso dell’IMU previste in via generale dall’art. 1, comma 165 L. 296/2006 in materia di tributi locali.
Per i comuni, titolari dell’imposta, è invece previsto un fondo con una dotazione di 115 milioni di euro per l’anno 2021 a titolo di ristoro delle minori entrate derivanti dal provvedimento in questione.
Fonte: articolo di Francesco Foglia