occorso-istruttorio-virus-informaticiIn una recente Sentenza del Consiglio di Stato si fa il punto sul mancato rispetto dei termini del soccorso istruttorio a causa di eventuali virus informatici.


Nello specifico i giudici amministrativi hanno infatti esaminato l’inconveniente dovuto a virus informatici. Un imprevisto che ha impedito a un partecipante di ottemperare ai tempi di legge per presentare il Soccorso Istruttorio.

Così la ricorrente deduceva l’ingiustizia della sentenza di esclusione. Il virus informatico (ransomware) avrebbe colpito non solamente la posta elettronica certificata, bensì l’intero sistema informatico aziendale, come provato dalla perizia prodotta in giudizio.

Appalti: termine per il Soccorso Istruttorio e virus informatici

Secondo i giudici, dai principi di leale collaborazione e di buona fede nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione deriva anche il potere dell’amministrazione di rimettere in termini il concorrente di una procedura di gara. Il quale, per causa di forza maggiore, sia incorso nella violazione di un termine procedurale previsto a pena di esclusione.

Per quanto concerne la causa di forza maggiore, essa è stata individuata in un evento che non può evitarsi neanche con la maggiore diligenza possibile. Come nel caso dell’attacco di un virus informatico che comprometta l’accesso alla posta elettronica certificata, che richiede per la sua soluzione l’intervento di un operatore specializzato e del tempo necessario a ripristinare il sistema.

Un assunto che vale anche nel caso in esame, muovendo dalla premessa che il termine concesso dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, ha natura perentoria (come emerge dall’effetto prodotto dal suo inutile decorso, ossia l’esclusione dalla gara dell’operatore economico).

E, quindi, la rimessione in termini può essere concessa solo nei casi eccezionali di effettiva impossibilità ad adempiere.

Il testo della Sentenza

A questo link il testo completo della Sentenza.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it