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Ecco le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate in merito ai pagamenti delle Imprese per il 2021: si tratta dei rinvii previsti a settembre delle tasse “estive”.


L’Agenzia delle Entrate ha definito il nuovo calendario dei pagamenti dovuti dalle imprese (Irap e Iva) a seguito del rinvio al 15 settembre dei versamenti che si sarebbero dovuti fare tra il 30 giugno e il 31 agosto. Sulle nuove rate saranno dovuti gli interessi al tasso del 4% annuo.

Chi rientra nella proroga?

Possono usufruire dei maggiori termini di versamento i soggetti che esercitano attività economiche a cui si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze. Pagamento differito anche per i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020:

  • applicano il regime forfetario agevolato;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • partecipano a società, associazioni e imprese. (Ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir e che hanno i requisiti indicati al comma 1 dell’articolo 9-ter)
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari:
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa.

Pagamenti delle Imprese per il 2021: il nuovo calendario dell’Agenzia delle Entrate per i pagamenti rateali

Chi sceglie il pagamento rateale può pagare la prima rata entro il 15 settembre e, di conseguenza, vedrà prorogate anche le successive scadenze, sulle quali saranno dovuti gli interessi al tasso del 4% annuo a decorrere dal 16 settembre. Non è invece possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Chi ha già versato la prima rata secondo i termini ordinari può proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originario. Ma per le rate che scadono nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021 il termine può considerarsi posticipato al 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi.

Se entro il 15 settembre si effettuano più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), è possibile, infine:

  • versare la differenza dovuta a saldo in un’unica soluzione, al più tardi entro il 15 settembre 2021, senza interessi
  • oppure in un massimo di quattro rate, di cui la prima da effettuare entro il 15 settembre, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it