Il Tar Abruzzo si è recentemente pronunciato su una gara d’appalto che presentava un caso relativo ad un errore sulla piattaforma telematica: l’errore non consentiva di stabilire con certezza la provenienza dell’Offerta Economica.
Nel caso specifico sono emersi:
- sia problemi di funzionamento della piattaforma telematica (che attribuisce al Consorzio concorrente un’altra denominazione)
- sia elementi di incertezza sulla provenienza dell’offerta.
A seguito di questi eventi il Consorzio risultava escluso dalla procedura aperta.
L’esclusione avveniva perché il concorrente partecipante risultava individuato dalla piattaforma in un’altra società, a causa di un problema tecnico imputabile al gestore del sistema telematico.
Vi è stato un errore di sistema che non ha riconosciuto quale concorrente il Consorzio, bensì un diverso soggetto.
Errore su piattaforma telematica e incertezza di provenienza dell’Offerta
L’incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta affermata dall’Amministrazione sussiste solo nei casi in cui non sia possibile stabilire con apprezzabile grado di sicurezza a chi attribuire la paternità della stessa.
Tuttavia nella specie non ricorre una simile circostanza dato che è la stessa Stazione Appaltante a riferire la documentazione depositata solo al Consorzio ricorrente e alla consorziata esecutrice. Dunque non vi è incertezza su chi siano gli operatori economici che si sono vincolati.
Inoltre, tutta la documentazione caricata per la partecipazione alla gara è stata sottoscritta dal Consorzio ricorrente.
Come noto, la sottoscrizione costituisce la modalità con la quale viene garantito che l’offerta provenga da quel determinato soggetto ed è idonea a vincolarlo.
Dalla sottoscrizione deriva quindi un nesso indissolubile e incontestabile – avente piena efficacia giuridica – tra:
- l’offerente
- e il contenuto dell’offerta in grado di vincolare l’autore al contenuto del documento.
Il tutto per assicurare la serietà, l’affidabilità e l’insostituibilità della stessa.
Il testo della Sentenza
A questo link il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it