proroga-termine-opzione-tfr-dipendenti-pubbliciL’ARAN e le Confederazioni Sindacali hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Quadro concernente la Proroga del termine per l’opzione del TFR per i Dipendenti Pubblici.


Il TFR, Trattamento di Fine Rapporto (spesso detto “liquidazione”) è quella somma di denaro che il lavoratore accumula durante il proprio periodo di lavoro e che, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo (licenziamento, dimissioni, raggiungimento dell’età della pensione) gli viene corrisposta.

Maggiori informazioni a questo link.

Ai  dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 che non abbiano optato per il Fondo Pensione Complementare di categoria Espero per Scuola e AFAM e Perseo Sirio spetta il TFS (Trattamento di Fine Servizio). Invece c’è automatica applicazione del TFR per tutto il personale assunto, a tempo determinato o indeterminato, successivamente al 31 dicembre 2000.

Proroga termine per l’opzione del TFR dei Dipendenti Pubblici: firmato il Contratto

La suddetta proroga, in estrema sintesi, ha lo scopo di consentire a chi si trova in regime di TFS di poter continuare ad esercitare l’opzione al TFR ed iscriversi ai fondi di previdenza complementare negoziali.

Ricordiamo che l’opzione era stata prorogata al 31 dicembre 2020 dal CCNQ del 25 maggio 2016. Vediamo qual è adesso il nuovo termine.

Con il CCNQ sottoscritto adesso il termine previsto è quindi differito al 31 dicembre 2025.

L’ARAN ha inoltre sottoscritto il CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021. Confermati i comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca, Funzioni locali e Sanità.

Ricordiamo, infine, che secondo le disposizioni attuali possono chiedere l’anticipo TFS/TFR, non ancora liquidato dall’ente erogatore:

  • i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
  • nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione in quota 100, ai sensi dell’art. 14 D.L. 28 gennaio 2019 n. 4;
  • e i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, al trattamento di pensione, ai sensi dell’art. 24 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Per maggiori informazioni sull’anticipo TFS/TFR cliccate qui.

Il testo del CCNQ

A questo link potete consultare il documento sottoscritto da ARAN e Sindacati in materia di TFR.

Mentre a questo link potete consultare il CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021. Confermati i #comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca, Funzioni locali e Sanità.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it