appalti-verifiche-regolarita-fiscale-e-contributiva-tarEcco cosa ha deciso il TAR nella Sentenza che si occupa dell’interessante materia.


Una recente Sentenza del Tar Sicilia si è espressa sul possesso del requisito di regolarità contributiva e fiscale da parte dell’operatore economico nel campo degli appalti pubblici.

Ecco dunque l’analisi ed il contenuto della Sentenza 1982/2021 del TAR di Catania.

Il caso

Con ricorso regolarmente depositato e notificato, la società ricorrente dichiarava:

  • di aver preso parte a una gara di appalto
  • ed evidenziava che il criterio prescelto per l’aggiudicazione era stato individuato in quello del prezzo più basso determinato sulla base di un ribasso unico percentuale da applicare sull’importo fissato a base d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza.

Essendosi piazzata al secondo posto, la ricorrente aveva chiesto di conoscere l’esito di alcune verifiche, dal momento che era venuta a conoscenza della circostanza che il controinteressato sarebbe stato privo dei requisiti diregolarità contributiva e tributaria espressamente richiesti nel disciplinare digara ai fini dell’aggiudicazione.

Appalti, verifiche regolarità fiscale e contributiva

Al centro della controversia c’è dunque la presunta violazione dell’art. 32, co. 7, d.lgs. 50/2016, nella parte in cui dispone che l’aggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti.

Nel caso in esame, la gara prevedeva che gli operatori concorrenti avrebbero dovuto essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80, co. 4, Codice appalti, afferenti alla regolarità contributiva e fiscale dell’impresa partecipante a gara:

“…un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali …

I giudici, nel merito, hanno riconosciuto che l’Impresa aggiudicataria, nonostante l’appello della seconda classificata, ha dimostrato il possesso dei requisiti di regolarità fiscale e contributiva necessari per la partecipazione alla gara.

La causa di esclusione non trova applicazione, infatti:

  • non solo quando l’operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi fiscali pagando i propri debiti con il Fisco
  • ma anche quando si sia impegnato in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, con impegno formalizzato prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Nella gara sopra citata può pertanto essere sufficiente il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione rilasciato in data antecedente alla data di presentazione delle offerte.

La rateizzazione, infatti, vale come assunzione da parte del debitore dell’impegno di pagamento del debito tributario. E consente la partecipazione alla gara, purché la relativa domanda sia stata accolta prima della presentazione delle offerte.

Il testo completo della Sentenza

A questo link il documento completo con la Sentenza del TAR Sicilia.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it