Permessi Studio Dipendenti Pubblici: i turni possono essere “agevolati” solo in alcuni casi e ad alcune condizioni.
Il parere 5 luglio 2021, CFC51 dell’Aran è destinato al personale del comparto delle Funzioni centrali ma è pienamente aderente alla fattispecie disciplinata dall’art. 45 del CCNL 21 maggio 2018 delle Funzioni locali.
Scopriamo nello specifico cosa ha espresso l’Aran in questo parere.
Il diritto allo studio nel Pubblico Impiego
Il nuovo CCNL dedica un capitolo specifico alla formazione del personale.
Ogni dipendente a tempo indeterminato che desidera seguire un corso di studio universitario, post–universitario, di istruzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale che rilasci un titolo professionale, ha diritto a fruire di 150 ore di permessi retribuiti in un anno.
I permessi spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato con contratto di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. I permessi studio vengono concessi in maniera riproporzionata sulla base della durata temporale del contratto a tempo determinato stipulato.
Permessi Studio Dipendenti Pubblici: quando sono consentiti i turni agevolati?
Per i giudici dell’Aran la disciplina del diritto allo studio deve essere articolata su due livelli:
- concessione dei permessi studio retribuiti nei limiti quantitativi indicati dal contratto nazionale;
- conciliazione tra la prestazione lavorativa e assegnazione turni di lavoro coerenti con la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami.
Tuttavia l’Aran ha comunque voluto operare delle precisazioni.
Infatti il diritto del dipendente non deve comunque pregiudicare o inficiare l’efficienza dell’attività amministrativa. E non deve, pertanto, rischiare di interrompere il pubblico servizio erogato ai cittadini. Così il lavoratore rimane comunque vincolato all’organizzazione lavorativa della propria PA di appartenenza.
In sintesi, con questo parere, l‘Aran, ha chiarito che:
- il diritto del dipendente a turni di lavoro più agevoli nel caso in cui usufruisca dei permessi studio deve essere tutelato dal datore di lavoro pubblico
- ma il dipendente non può considerarsi svincolato dall’organizzazione lavorativa.
E, infatti, in ossequio del principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 del Codice Civile, il lavoratore/studente può anche eventualmente proporre un prospetto della propria articolazione oraria che sarà valutato dall’Amministrazione anche in termini di compatibilità con l’orario di servizio e con l’organizzazione dell’ufficio.
Il parere completo dell’ARAN
A questo link il testo completo del parere.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it