Alcune indicazioni in un parere dell’ARAN in merito alle eccedenze orarie dei dipendenti pubblici.
Eventuali eccedenze orarie rilevate al 31 dicembre di ogni anno e non derivanti dal lavoro straordinario regolarmente autorizzato, ma solo dall’accumulo di prestazioni comunque rese al di fuori dell’orario di lavoro, per pochi minuti giornalieri, nel corso dell’anno come devono essere valutate?
A rispondere è un parere dell’ARAN.
Eccedenze Orarie Dipendenti Pubblici
Il D.Lgs.n.66/2003, ai fini della verifica e del rispetto delle prescrizioni legali e contrattuali in materia, ha introdotto la suddistinzione dell’orario di lavoro nelle due sole categorie dell’orario di lavoro ordinario e straordinario.
In proposito, poi, si deve anche ricordare che, sulla base della disciplina contrattuale (art.38, comma 2, del CCNL del 14.9.2000) le prestazioni di lavoro straordinario devono essere sempre preventivamente autorizzate dal dirigente, ovviamente anche nella misura, al fine di consentire un effettivo rispetto dei vincoli quantitativi e di spesa in materia.
Senza tale autorizzazione nessuna prestazione ulteriore, rispetto all’orario di lavoro ordinario, può essere considerata come prestazione di lavoro straordinario, in quanto manca la finalizzazione al soddisfacimento di esigenze organizzative dell’ente che deriva appunto dall’autorizzazione.
Pertanto, se il dipendente è stato autorizzato, ad esempio, per due ore di lavoro straordinario, ulteriori prestazioni (anche di pochi minuti) risultanti dal sistema di rilevazione dell’orario di lavoro, non possono essere in alcun modo conteggiate e compensate a tale titolo.
Se non possono essere considerate prestazioni di lavoro straordinario, tali periodi non solo non possono essere remunerate, ma, evidentemente, non possono neppure dare luogo a riposi compensativi (si tratta di una modalità di remunerazione alternativa al pagamento monetario).
Il testo completo del parere ARAN
A questo link il testo completo del parere.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
e dunque, se l’ufficio chiude alle due ed una persona è ancora presente per sbrigare una pratica, devo buttarla fuori e chiudere l’ufficio. Mai è stato pagato un minuto di straordinario, ma che poi non si possa neppure recuperare è assurdo. E ovviamente, a meno di essere come chi decide queste cose, non possiamo buttare fuori le persone. Quindi, come sempre, come si dice…cornuti e mazziati.
Se nn mi fanno recuperare o mi pagano io butto fuori che in posta chiudo cssa e vado a casa dopo il mio orario.
Ancora ancorati ai vecchi schemi! E’ la flessibilità la vera rivoluzione! Oggi faccio un’ora in più, domani vado via un’ora prima. Quello che conta è raggiungere gli obiettivi assegnati…
sono d’accordo con Sergio Schimicci, non è pensabile rispettare l’orario pedissequamente, giorno per giorno, i carichi di lavoro variano, le giornate possono essere più o meno lunghe e semplicemente si recupera il plusorario maturato quando è possibile.
Giusto!
Ma l’articolo non specifica comunque se dopo aver avuto autorizzato lo straordinario e aver accumulato per esempio 10 ore di eccedenza oraria al 31-12 di ogni anno se non viene utilizzato il credito orario con riposo compensativo o altro l’azienda ha il diritto di azzerare l’anno successivo? Questo l’Aran non lo chiarisce perché nella nostra azienda Sanitaria azzerano tutto e non te li fa utilizzare più. Per me è un abuso.
Moltissimi CCNL, soprattutto nel pubblico impiego, prevedono e amettono la c.d. ”banca ore” che costituisce per il dipendente un’occasione per andare oltre l’ordinario orario di lavoro senza con questo dover essere considerate e/o autorizzate come ore straordinarie astrattamente suscettibili di pagamento. L’esistenza di questo istituto si aggiunge al monte ore, altresì contemplato dai CCNL, previsto per visite mediche et simili a oltre che per ulteriori motivi personali. È quindi un istituto di diritto positivo che si aggiunge agli altri per conciliare sempre di più le esigenze vita-lavoro che sono sempre potenzialmente contrastanti. Se con quanto scritto sull’argomento dall’ARAN o chi… Leggi il resto »
salvo che la banca ore, se pur prevista nel CCNL, per essere autorizzata, deve essere contrattata a livello decentrato prima nazionale e, solo dopo, locale, altrimenti non si può autorizzare, se non per gentile concessione del capo dell’ufficio, ma senza alcuna parvenza di diritto. E per di più senza uniformità nel pubblico impiego… sicché ogni dirigente fa come gli pare… meglio niente così non sbaglia!
Il dipendente che rimane sul posto di lavoro facendo delle ore in più è autorizzato in maniera implicita, non occorre una esplicita autorizzazione del Dirigente. se si fanno dello ore in più dell’orario ordinario è chiaro che queste ore sono fatte per il soddisfacimento di esigenze organizzative dell’Ente. Altrimenti il dipendente starebbe in ufficio per interessi propri, ma questo non è consentito e il dipendente non può rimanere in ufficio se non è autorizzato. Il dirigente sa che queste ore fatte in più vanno a soddisfare le esigenze organizzative dell’Ente, altrimenti dovrebbe dire al dipendente di andare via. Poi queste… Leggi il resto »