In un recente parere, l’ARAN ha fornito indicazioni circa le assenze temporanee del personale degli Enti Locali per effettuare i vaccini anti Covid-19.
In un paio di risposte ad alcuni quesiti l’ARAN fornisce una panoramica sull’argomento.
Nello specifico le domande rivolte all’Autorità sono le seguenti:
- Quali istituti possono essere utilizzati per giustificare l’assenza temporanea dal servizio del personale appartenente al comparto delle Funzioni locali, tra cui anche il personale educativo, socio-sanitario e della Polizia locale, convocato dalla ASL per la somministrazione del vaccino Sars-Cov-2, alla luce di quanto già avviene per il personale del Comparto Scuola ai sensi dell’art. 31, comma 5, del DL. 22/3/2021, n° 41?
- Inoltre, l’attestazione di avvenuta vaccinazione rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente può essere ritenuto titolo giustificativo idoneo in relazione alla copertura dell’assenza dal servizio mediante utilizzo dei permessi di cui all’art. 35, comma 1, del CCNL 21/5/2018 relativo al comparto delle Funzioni locali?
Assenze personale enti locali per vaccini anti Covid-19
Nell’ambito della cornice contrattuale non si rinvengono disposizioni specifiche legate alla “pandemia” e tanto meno indicazioni regolative per l’assenza temporanea dal servizio per l’espletamento della prestazione vaccinale in oggetto.
Secondo l’ARAN, i dipendenti degli Enti Locali che si vaccinano per la prevenzione del Covid in ragione di una necessità specifica in relazione alle attività svolte hanno diritto ad una assenza giustificata.
Un assenza che deve essere equiparata allo svolgimento della attività lavorativa, dato che in questo modo si realizza una attività ascrivibile a quelle di sorveglianza sanitaria.
Caso diverso è quello in cui non vi sia un nesso causale specifico tra l’appartenenza ad una certa categoria di lavoratori e l’assenza per prestazione vaccinale (p. es. vaccino programmato per classe anagrafica).
In questi casi, una volta chiarito, da parte dell’autorità sanitaria competente (ASL), se la prestazione vaccinale possa essere ricondotta ad una delle fattispecie (terapia, visita o prestazione diagnostica) contemplate all’art. 35, comma 1, del CCNL 21/05/2018 “Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche”, si ritiene che l’attestazione di avvenuta vaccinazione sia sicuramente titolo idoneo per giustificare, a domanda, l’assenza dal servizio.
Negli Enti Locali, si può ritenere che il personale educativo e docente ed i vigili urbani rientrino nella prima categoria; per loro si applicano le regole dettate dal D.lgs. n. 81/2008 per le attività di sorveglianza sanitaria nell’ambito delle misure della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Il testo completo del Parere ARAN
A questo link potete consultare il testo completo del parere.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it