nulla-osta-lavoroOggi parleremo del nulla osta al lavoro: una procedura molto importante per l’assunzione di lavoratori che hanno residenza all’estero.


Scopriamo, pertanto di cosa si tratta, a cosa serve e in quali casi l’istruttoria può avere esito positivo o negativo.

Che cos’è il nulla osta al lavoro?

Il nulla osta al lavoro è l’atto amministrativo tramite il quale lo Sportello unico per l’immigrazione autorizza un datore di lavoro ad assumere un lavoratore straniero con residenza all’estero.

Si tratta dunque di una dichiarazione con la quale l’amministrazione pubblica certifica che non vi sono impedimenti di alcun genere:

  • per l’ingresso in Italia
  • e per il soggiorno di un cittadino di un Paese al di fuori dell’Unione Europea che abbia intenzione di prestare un’attività lavorativa di tipo subordinato.

Il provvedimento è normato dal d. lgs. 286 del 1998 al comma 5 dell’articolo 22.

I visti di ingresso per motivi di lavoro non sono tuttavia illimitati. Fatta eccezione per alcuni casi particolari (lavoratori altamente specializzati o peculiari per il loro tipo di attività), gli stranieri extracomunitari possono lavorare in Italia solo nei limiti delle quote di ingresso stabilite periodicamente dagli appositi DPCM di programmazione dei flussi (i cosiddetti “decreti flussi”).

Il decreto flussi

L’ingresso dei cittadini non comunitari in Italia per lavoro subordinato non stagionale, stagionale e per lavoro autonomo avviene nell’ambito delle quote di ingresso stabilite dal cosiddetto “decreto flussi”.

I visti di ingresso per motivi di lavoro sono, pertanto, rilasciati entro i limiti di questo contingente numerico. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione è responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato e indeterminato. E, quindi, responsabile anche al rilascio del nulla osta all’assunzione del lavoratore straniero.

Quali sono i presupposti per il nulla osta?

Sono precisati nel decreto flussi, ma, in generale, risultano essere i seguenti:
  • possesso di un reddito minimo da parte del datore di lavoro;
  • esistenza di una sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
  • proposta di contratto di soggiorno contenente tutti gli elementi essenziali dell’accordo (prestazioni, orario, contratto di lavoro), con l’impegno al pagamento del viaggio di ritorno del cittadino straniero nel Paese di origine o provenienza nel caso di provvedimento di allontanamento;
  • dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi all’ingresso del lavoratore straniero.

L’iter della procedura di ottenimento del nulla osta per lavoro soccorso-istruttorio-avvalimento-consiglio-di-stato

Pertanto il datore di lavoro, attraverso la procedura telematica disponibile sul sito del ministero dell’Interno, chiederà il nulla osta allo sportello unico della provincia nella quale si deve svolgere l’attività lavorativa.

Lo sportello unico, acquisito il parere della Questura e della Direzione Territoriale del Lavoro, in presenza di tutti requisiti previsti, rilascia il nulla osta.

Il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore residente all’estero deve inviare la richiesta telematica (sul sito del Ministero dell’Interno: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it  entro i tempi e la data indicati dal decreto flussi.

Le domande sono esaminate dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, in ordine cronologico, attraverso un’istruttoria che coinvolge:

  • l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente alla verifica della validità delle condizioni contrattuali contenute nella domanda
  • e l’Ufficio Immigrazione della Questura, incaricata della verifica delle condizioni di ammissibilità del lavoratore nel territorio Schengen.

Istruttoria con esito positivo

Se l’istruttoria si conclude con esito positivo, il datore di lavoro viene informato del rilascio del nulla osta all’assunzione.

Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, lo straniero deve comunicare al SUI, a mezzo P.E.C., il proprio ingresso in Italia, allegando copia del visto e del timbro d’ingresso.

Seguirà la convocazione dello straniero allo Sportello, con indicazione del giorno e dell’ora di presentazione e della documentazione occorrente. Il tutto al fine di procedere alla firma del contratto di soggiorno, che resta ivi conservato e che verrà trasmesso all’autorità consolare competente e al centro per l’impiego competente.

Contemporaneamente, lo Sportello Unico per l’Immigrazione consegna allo straniero l’apposito kit postale di richiesta del permesso di soggiorno per lavoro, da spedire all’Ufficio Immigrazione della Questura.

delega-di-firma-incaricoSottoscrizione del contratto

Per la sottoscrizione del contratto è necessaria la presenza di entrambe le parti. In alternativa, l’eventuale rappresentante dovrà essere munito di procura speciale nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

La ricevuta della domanda di permesso di soggiorno permette di godere dei diritti del soggiorno e, in particolare, dell’iscrizione anagrafica e dell’iscrizione al servizio sanitario nazionale.

I motivi di respingimento della domanda o della revoca del nulla osta

Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulta condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati dettagliati all’art. 22, comma 5-bis, del Testo Unico Immigrazione.

Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato o, nel caso sia stato rilasciato, revocato se:

  • i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti
  • ovvero qualora lo straniero non si rechi presso il SUI per la firma del contratto di soggiorno. Questo salvo che la mancata presentazione sia dipesa da cause di forza maggiore.

Durata del nulla osta lavoro

Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità pari a 6 mesi dalla data del rilascio, entro i quali il lavoratore deve richiedere il rilascio del visto di ingresso per lavoro (art. 22, quinto comma, del D.Lgs. 286/1998).

Il visto di ingresso, invece è uno dei titoli richiesti dalla legge italiana, conformemente alla normativa internazionale e comunitaria. Risulta valido ai fini dell’ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio italiano per:

  • soggiorni, di breve o lunga durata,
  • o per motivi di lavoro.

Su richiesta dello stesso datore di lavoro, lo Sportello Unico per l’Immigrazione trasmette il nulla osta alla Rappresentanza diplomatica del Paese di residenza del lavoratore. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it