La risposta ad un quesito in materia di Appalti Pubblici, nello specifico sulla distanza del centro di cottura come criterio nelle gare per la ristorazione scolastica, a cura del Dottor Andrea Bufarale.
Il servizio affari generali di questo Comune, che si occupa delle scuole comunali, dovrà provvedere nelle prossime settimane ad avviare una procedura di gara per affidare il servizio di ristorazione scolastica. Siamo a chiedere un vostro parere se tra i requisiti di partecipazione sia possibile, o comunque opportuno, indicare il possesso di un centro di cottura ad una distanza chilometrica adeguata a garantire una certa qualità del pasto da erogare agli studenti?
a cura di Andrea Bufarale
Appalti per Ristorazione Scolastica: chiarimenti su distanza centro di cottura
La questione posta all’odierna attenzione ha suscitato negli anni notevole interesse, anche giurisprudenziale, in riferimento alla corretta applicazione delle previsioni del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) nonché dei principi cardine dell’azione amministrativa (ed in particolare di trasparenza ed imparzialità) derivanti dall’art. 97 della carta costituzionale.
La questione del “centro di cottura” nell’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, ha infatti da sempre assunto aspetti alquanto problematici, evidenziati anche dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, a fronte di istanze di parere di precontenzioso ex art. 211, co. 1, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Si contrappongono di fatto due aspetti:
- quello di garanzia della tutela della concorrenza, della non discriminazione e della parità di trattamento, compromessa nel momento in cui si preveda tra i requisiti di partecipazione il possesso del centro di cottura in un dato territorio;
- dall’altro la qualità dei pasti richiesta dalle Amministrazioni che può essere riconosciuta se preparati ad una adeguata distanza rispetto al luogo di somministrazione degli stessi.
La previsione nella documentazione di gara, tra i requisiti di partecipazione, del “possesso” di un locale destinato a centro di cottura entro limiti specifici territoriali, è sicuramente contraria ai sopra indicati principi proprio perché ciò comporterebbe una evidente limitazione degli operatori economici in grado di partecipare (e quindi non rispettosa dei principi generali del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
Conclusioni
Sul tema, molto di recente, si è espresso il T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 24 novembre 2020, n. 5499, che ha ritenuto illegittima la clausola di cui all’oggetto ovvero che richiede la dimostrazione del possesso, in sede di presentazione dell’offerta, del centro di cottura, essendo riconducibile la disponibilità del citato locale ad un requisito di esecuzione da definire nel capitolato speciale della prestazione.
Gli stessi giudici, però, hanno ritenuto che la presenza di tale clausola non comporti de plano la nullità della procedura ma eventualmente la sua annullabilità con tutte le conseguenze che tale assunto comporta ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241.
Riteniamo pertanto che, la documentazione di gara potrà quindi prevedere, tra i requisiti di esecuzione, la disponibilità di un centro di cottura con caratteristiche specifiche per la produzione di un numero di pasti adeguato alle effettive esigenze dell’Amministrazione, ma senza alcun tipo di limitazione chilometrica alla distanza dal luogo di successiva somministrazione dei pasti.
Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]