Ecco alcune indicazioni sulla computabilità ai fini pensionistici del servizio prestato alle dipendenze dello Stato antecedente all’inserimento nel ruolo.
Dipendenti Statali: domanda per il computo dei periodi pre ruolo.
Si tratta generalmente degli incarichi antecedenti al 1° Gennaio 1988 accreditati nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti anziché nella gestione statale.
Il diritto al trasferimento gratuito nella Gestione Stato, che tecnicamente si chiama computo dei servizi, è previsto dal Capo II del DPR 1092/1973. Nello specifico l’art. 10 del predetto D.P.R. prevede il diritto dei dipendenti statali di richiedere il computo dei servizi e dei periodi anteriori alla nomina e che tale diritto può essere esercitato in tutto o in parte.
Il computo dei servizi pre-ruolo
Nello specifico, l’articolo 11, decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 prevede il computo dei servizi non di ruolo resi allo Stato con iscrizione all’Assicurazione Generale Obbligatoria o a speciali fondi di previdenza.
L’articolo 12, d.p.r. 1092/1973 consente il computo dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative di enti locali territoriali, di enti parastatali o di enti e istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato.
L’articolo 15, d.p.r. 1092/1973, invece, stabilisce che i servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per l’inquadramento nelle amministrazioni dello Stato in qualità di dipendente di ruolo o non di ruolo, sono computati a domanda.
Per la valutazione si applicano, rispettivamente, l’articolo 11 oppure l’articolo 14 a seconda che detti periodi risultino prestati con o senza iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria.
Il computo consente di valutare servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di Enti Pubblici o di ricerca coperti da iscrizione INPS ed è sempre gratuito.
È sempre necessaria la domanda all’INPS, che deve essere presentata almeno due anni prima della cessazione dal servizio per limiti di età, oppure entro i novanta giorni successivi alla cessazione nei restanti casi.
Dipendenti Statali: domanda per il computo dei periodi pre ruolo
Ma come si porta a compimento la domanda?
La domanda si compila e si trasmette esclusivamente in modalità telematica; per accedere al servizio è necessario essere iscritti alla banca dati dell’Inps Gestione Dipendenti Pubblici ed essere in possesso del PIN.
Quando fare domanda
La domanda di computo può essere presentata in costanza di attività lavorativa ovvero entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Qualora la cessazione avvenga per limiti di età, la domanda di computo deve essere presentata almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento di detto limite (circolare ex Inpdap 11 giugno 2004, n. 38 e messaggio INPS 23 novembre 2015, n. 7101).
Dal 31 luglio 2010 la domanda di computo può essere presentata anche dall’iscritto assicurato, ossia il soggetto cessato dal servizio senza diritto a pensione.
Come fare domanda
A partire dal 4 aprile 2013, la domanda di computo può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa si può fare domanda tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Questi termini vanno osservati con attenzione. Capita talvolta, infatti, che la domanda di computo dei servizi venga prodotta solo dopo il provvedimento di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei limiti di età.
In tal caso la domanda non è valida ed il dipendente non potrà più chiedere che il proprio trattamento pensionistico tenga in considerazione, nella piattaforma di calcolo dell’assegno spettante, dei periodi contribuiti relativi al servizio pre – ruolo prestato periodicamente.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it