occupazione-suolo-pubblico-carreggiate-stradaliLa risposta ad un quesito in materia di Attività economiche, nello specifico su occupazione suolo pubblico, in particolare carreggiate stradali, tavolini e sedie.


Questo Comune, nell’ambito del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. D.L. “Riaperture”) sta ricevendo diverse richieste di autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico, ed in particolare di carreggiate stradali, con tavolini e sedie. Si chiede di sapere quale sia la larghezza della strada da lasciare libera al di fuori dell’occupazione del suolo pubblico da parte dei ristoranti al fine di consentire il passaggio pedonale nonché di eventuali mezzi di soccorso.

a cura di Andrea Bufarale

Occupazione suolo pubblico, carreggiate stradali, tavolini e sedie

Per rispondere al quesito posto all’attenzione non possiamo che fare inizialmente riferimento a due articoli del codice della strada ovvero l’art. 18 comma 2 e l’art. 20.

Innanzitutto lart. 20, comma 1, stabilisce che sulle strade di tipo A), B), C) e D) (autostrade, extraurbane principali e secondarie e strade urbane di scorrimento) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili mentre sulle strade di tipo E) ed F) (strade urbane di quartiere e strade locali) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico.

Per quanto riguarda le fasce di rispetto disciplinate dagli art. 16 e successivi del regolamento di attuazione del codice della strada invece, queste sono inderogabili, ove previste, non esistendo disposizioni di senso contrario.

Nel caso proposto, per ciò che concerne i centri abitati, l’occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m.

Le occupazioni non possono comunque ricadere all’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all’art. 18, comma 2 del codice della strada mentre per ciò che concerne le autorizzazioni all’occupazione della carreggiata stradale la larghezza minima necessaria per mantenere la strada a doppio senso di circolazione è di metri 5,60 (art. 42, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada) mentre l’art. 140, comma 1, dello stesso regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, stabilisce in metri 2,75 la larghezza minima di una corsia.

Pertanto, nel rispetto di eventuali ulteriori criteri stabiliti dalla normativa regionale ove l’Ente insiste, si conferma che, nel rispetto dei limiti appena descritti imposti dal codice della strada ed in via eccezionale a seguito dell’emergenza sanitaria, con specifico provvedimento, può essere data la facoltà alle imprese che effettuano somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, di estendere l’area di occupazione suolo pubblico con tavoli, ombrelloni e sedie oltre le ordinarie autorizzazioni.

 


Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]