La risposta ad un quesito in materia di Appalti Pubblici, nello specifico sulla Procedura negoziata senza bando e sull’eventuale pubblicazione dell’avviso di avvio in tal caso, a cura del Dottor Andrea Bufarale.
Questo Ente (Regione), ha necessità di avviare una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, scegliendo gli operatori economici da invitare. Siamo a richiedere un vostro parere, circa la necessità o meno, anche per tale fattispecie di affidamento, della relativa pubblicazione dell’avviso di avvio di procedura negoziata prescritto all’art. 1, comma 2 lett. b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) per le procedure in deroga al Codice dei Contratti pubblici fino al 31.12.2021.
Procedura negoziata senza bando: necessaria pubblicazione dell’avviso di avvio?
Il citato art. 1, comma 2 lett. b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120) prescrive che “Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali”.
Pertanto, in contrapposizione con la definizione di soglie “più alte” (a seconda della tipologia di affidamento) per accedere a tali procedure semplificate, il legislatore ha comunque previsto una forma di pubblicità al fine di consentire la più ampia partecipazione da parte degli operatori economici, nel rispetto del principio generale della trasparenza amministrativa.
Al fine di rispondere a quanto richiesto nel quesito, dobbiamo innanzitutto evidenziare come la formula utilizzata dal legislatore è molto ampia ed ha consentito in questi mesi diverse interpretazioni contrapposte.
A riguardo, però, è intervenuta nello scorso mese di gennaio una Circ. 13 gennaio 2021 n. 523 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT), che ha chiarito la portata applicativa di tale disposizione.
Pubblicazione avviso
Secondo il MIT, infatti che innanzitutto rimarca la “ratio legis” già citata in precedenza che, al fine di garantire la più ampia trasparenza dell’azione amministrativa e come necessario contrappeso all’innalzamento delle soglie di riferimento e alla relativa riduzione del numero di operatori da consultare, impone specifici obblighi in capo alle stazioni appaltanti, che devono dare evidenza sia dell’avvio delle procedure negoziate di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge in oggetto, sia dei risultati della procedura di affidamento, con la precisazione che solo quest’ultimo avviso conterrà anche l’indicazione dei soggetti invitati.
Sulla scorta di quanto di principio pertanto, prosegue il MIT, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione scelga di condurre un’indagine di mercato, la pubblicazione dell’avviso relativo all’avvio dell’indagine di mercato sul proprio sito istituzionale, deve ritenersi, anche in ossequio alla finalità di semplificazione amministrativa che ispira l’intero D.L. 16 luglio 2020, n. 76, necessaria in quanto satisfattiva dell’obbligo di pubblicazione di avvio della procedura previsto dal citato art. 1, comma 2, lettera b).
Laddove, invece ed è il caso in esame, la stazione appaltante decida di utilizzare elenchi di operatori economici, la stessa, in applicazione delle previsioni di cui al citato art. 1, comma 2, è tenuta a dare immediata evidenza dell’avvio della procedura negoziata mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di uno specifico avviso, recante l’indicazione anche dei riferimenti dell’elenco da cui le imprese sono state scelte. Ciò, al fine naturalmente di garantire la massima trasparenza dell’azione amministrativa e di consentire, al contempo, nuove iscrizioni in detto elenco.
Conclusioni
Pertanto, riteniamo che nel caso proposto, la vostra Amministrazione debba procedere a comunicare l’avvio della procedura negoziata con scelta degli operatori dagli appositi elenchi, dandone evidenza con l’apposito avviso prescritto dall’art. 1, comma 2 lett. b), del citato D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ricordando altresì che, nella circolare del MIT in argomento, lo stesso Ministero ha ricordato come in tali procedure sia necessario provvedere, nel rispetto delle forme di pubblicità di cui alle Linee guida n. 4 dell’ANAC, all’aggiornamento degli elenchi di operatori economici preesistenti all’entrata in vigore del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, stante l’innalzamento delle soglie per le quali è de iure condito consentito il ricorso alle procedure negoziate ex art. 63 del codice dei contratti e l’ineludibile esigenza di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori economici.
Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]