Dipendenti Pubblici: la Corte dei Conti, in un recente parere, ha risposto a una richiesta di chiarimento in merito ai posti riservati alle progressioni verticali.
Nello specifico, un Sindaco ha formulato una richiesta di parere in merito alla corretta applicazione dell’art. 22, comma 15 del d.lgs. n. 75/2017.
Nello specifico voleva sapere se, al fine di individuare la misura percentuale del 30% dei posti riservati alle progressioni verticali, occorre:
- fare riferimento a ciascuna categoria o area
- e se, al medesimo fine, tra le nuove assunzioni previste dal piano triennale del fabbisogno, debbano essere conteggiate anche quelle realizzate mediante procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30, comma 1, d.lgs. n. 165/2001.
Dipendenti Pubblici, posti riservati alle progressioni verticali: la Corte dei Conti risponde
Secondo i giudici della Corte dei Conti il numero di posti per le procedure selettive riservate non può superare il 30% di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.
E, pertanto, la percentuale non può che riguardare il numero di posti previsti per i concorsi di pari categoria e non, invece, il numero complessivo di posti previsti dal piano del fabbisogno triennale indipendentemente dalla categoria o area per cui il concorso è bandito.
Comunque sia i giudici specificano che l’art. 22, comma 15 del d.lgs. n. 75/2017 si riferisce alle assunzioni, senza ulteriori specificazioni o esclusioni.
Dunque il numero di posti per le procedure selettive riservate non può superare il 30% “di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria”, essendo indifferente se i restanti posti vengano coperti con procedura di mobilità di cui all’art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. 165/2001 (propedeutica all’indizione del concorso pubblico).
Infine, la normativa vigente supera il concetto di “mobilità neutrale”, stabilendo che tutti i dipendenti in qualsiasi modo assunti (concorso pubblico, mobilità, scorrimento di graduatoria) contribuiscono, con la loro spesa imputata al bilancio dell’ente, a determinare il volume della spesa del personale rilevante al fine di determinare i limiti assunzionali in rapporto con le entrate correnti.
Il testo completo del parere
A questo link il testo completo del parere.
Fonte: ALI - Autonomie Locali Italiane