Mobilità vuol dire assunzione per i Dipendenti Pubblici? Ecco cosa ha stabilito una recente deliberazione della Corte dei Conti.
A fornire chiarimenti in merito è dunque la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Toscana, con la deliberazione dell’8 aprile 2021, n. 34.
Nello specifico un Sindaco, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, ha richiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’art. 22, comma 15 del D. Lgs. n. 75/2017.
In particolare, la richiesta di parere si articola in due quesiti:
- con il primo il Comune chiede, al fine di individuare la misura percentuale del 30% dei posti riservati alle progressioni verticali, se debba farsi riferimento a ciascuna categoria o area (rappresentando il quesito con un esempio numerico);
- con il secondo quesito il Comune chiede se, tra le nuove assunzioni previste dal piano triennale del fabbisogno, debbano essere conteggiate, al fine di determinare la quota percentuale del 30%, anche quelle realizzate mediante procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001.
Scopriamo più nello specifico di cosa si tratta.
La normativa
Entrambi i quesiti posti dal comune riguardano la corretta interpretazione della disciplina delle progressioni verticali recata dall’art. 22, comma 15, D. Lgs. n. 75/2017 (come modificato dall’art. 1, comma 1-ter, D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8/2020), che così dispone:
“Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno.
Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l’attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti.
La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l’attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l’eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell’attribuzione dei posti riservati per l’accesso all’area superiore”.
L’art. 22, comma 15 citato riconosce, dunque, alle amministrazioni pubbliche la facoltà di derogare alla disciplina generale delle progressioni verticali laddove prevede il passaggio di area non ricorrendo al concorso pubblico bensì ad una procedura selettiva riservata al personale di ruolo (“al fine di valorizzare le professionalità interne”).
Dipendenti Pubblici: mobilità e assunzione si equivalgono? Il parere della Corte dei Conti
Per le procedure di mobilità l’effetto sulla componente della spesa assumeva significatività in ragione dei vincoli assunzionali; da qui la “mobilità” del concetto di nuova assunzione in materia di “mobilità”.
Il trasferimento per mobilità veniva, infatti, considerato nuova assunzione o meno in funzione di una finalità superiore, rappresentata dal contenimento della spesa di personale nell’ambito delle norme di coordinamento della finanza pubblica. Ma, in termini giuridici, la mobilità in ogni caso costituiva e costituisce una modificazione soggettiva del rapporto tra le parti, assimilabile alla cessione del contratto, spettando all’amministrazione ricevente l’imputazione a bilancio della relativa spesa (rilevante ai fini del rispetto del tetto di spesa del personale), nonché l’esatto inquadramento e la concreta disciplina del rapporto di lavoro del dipendente trasferito.
La CdC della Toscana, pertanto inquadra correttamente la mobilità per quello che è: una vera e propria acquisizione di un dipendente da parte dell’ente di destinazione, cui consegue la costituzione di un rapporto di lavoro.
Il nuovo sistema di computo degli spazi per le assunzioni (abbandonando il sistema impostato su tetti al turnover) non ha più bisogno di ricorrere al concetto di “mobilità neutrale”, ed alla necessità di coprire le mobilità in uscita con mobilità in entrata.
Il Decreto Crescita consente ora alle amministrazioni di effettuare tutte le assunzioni a tempo indeterminato entro il volume di spesa di personale attivabile in base al rapporto che essa avrà con la media delle entrate correnti dell’ultimo triennio, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità.
Conclusioni
Pertanto, per quanto riguarda il processo di assunzione, tutti i dipendenti pubblici in qualsiasi modo assunti, che sia per concorso pubblico, per mobilità, per scorrimento di graduatoria contribuiscono, con la loro spesa imputata al bilancio dell’ente, a determinare il volume della spesa del personale rilevante al fine di determinare i limiti assunzionali in rapporto con le entrate correnti.
Ne consegue che anche il dipendente trasferito per mobilità erode la spesa di personale ammissibile e non rappresenta più un modo necessariamente virtuoso di gestire la spesa di personale.
Il testo della deliberazione
Potete consultare il testo completo della deliberazione a questo link.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
L’articolo mi è piaciuto ed è servito a comprendere bene l’argomento in questione.