Il TAR analizza una controversia in una gara di Appalti riguardante la coerenza tra il certificato camerale e i requisiti di ammissione.
Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto i concorrenti dovevano comprovare il possesso del requisito di idoneità costituito dalla
“iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara”.
La ricorrente sostiene che dall’esame del certificato camerale della società aggiudicataria, l’attività esercitata dalla stessa, contraddistinta secondo la classificazione Ateco dal codice 41.2, è circoscritta alle “costruzioni di edifici residenziali e non residenziali”. E che pertanto essa sarebbe del tutto estranea all’attività oggetto dell’appalto ( lavori stradali appunto).
Appalti: coerenza tra certificato camerale e requisiti di ammissione
Per i giudici si considera che, in materia di affidamento di lavori, la Stazione appaltante si attiene alle disposizioni della lex specialis, valutando ‘coerenti’ con l’oggetto dell’appalto le attività presenti nel certificato di iscrizione camerale della società controinteressata, dal quale si evince, relativamente all’oggetto sociale, che esso ricomprende la:
“[…] realizzazione delle seguenti lavorazioni generali e specializzate, sia per enti pubblici che privati: edifici civili e industriali, restauro manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, strade, autostrade, ponti, viadotti […]”.
Pertanto risulta irrevocabile in dubbio che l’attività oggetto dell’appalto – la realizzazione di una infrastruttura stradale – corrisponda a una specifica attività presente nell’oggetto sociale della ridetta società. E dunque le prestazioni oggetto dell’appalto esplicitamente sono ricomprese in esso.
In conclusione, come chiarito in giurisprudenza, trattandosi, come detto, di appalto di lavori:
“l’accertamento della concreta coerenza della descrizione delle attività riportate nel certificato camerale con i requisiti di ammissione richiesti dalla lex specialis e con l’oggetto del contratto di appalto complessivamente considerato va svolto sulla base del confronto tra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale e l’oggetto del contratto di appalto”.
Una Sentenza, dunque, interessante per gli appalti di lavoro in senso stretto ma che ha margini di interpretazione in senso più ampio.
Il testo della Sentenza
A questo link il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it