La normativa attuale ha fissato una serie di agevolazioni per quanto riguarda il risparmio energetico degli edifici attraverso la ristrutturazione dei medesimi: ma qual è il tetto massimo per questi incentivi?
Operiamo, pertanto, una breve sintesi di queste agevolazioni, indicando nello specifico qual è proprio la soglia che non può essere superata per fruirne.
Scopriamo dunque in sintesi quali sono tutte le regole.
E, pertanto, quali sono i tetti percentuali che a norma di legge sono essenziali per alcuni lavori e quali sono i requisiti economici da rispettare.
Normativa
A partire dal 2012, una serie di provvedimenti inseriti nelle annuali leggi di bilancio, hanno introdotto e prorogato nel regime le detrazioni fiscali.
La misura è stata di volta in volta riconfermata anche, come anticipato, nella manovre successive, con una detrazione del 65% sugli interventi di riqualificazione energetica.
Ma le novità più interessanti sono arrivate tra il 2020 ed il 2021.
Le novità del 2020
Nel 2020, infatti sono arrivate importanti novità sulla detrazione per il risparmio energetico, grazie soprattutto
- al decreto MISE sui requisiti tecnici dei lavori detraibili
- e al Decreto rilancio (legge dal 17 luglio e in vigore dallo scorso maggio, DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34), che ha introdotto la super agevolazione Superbonus 110% (maggiori informazioni qui), e il decreto MISE sui requisiti tecnici dei lavori detraibili.
Le novità del 2021
Infine la Legge di Bilancio 2021 ha disposto la proroga dell’Ecobonus accanto a quella del Superbonus.
Prolungato a tutto il 2022 il superbonus 110%: per ottenerlo, però, bisognerà ultimare entro giugno 2022 almeno il 60 per cento dei lavori.
L’incentivo, intanto, viene allargato anche alla coibentazione del tetto, ai pannelli solari e alle colonnine di ricarica delle auto elettriche.
Inoltre, molto importante, risutla prorogata anche la detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio al 31 dicembre 2021.
Le agevolazioni sul risparmio energetico
Ma ad ampio raggio, in cosa consistono queste agevolazioni sul Risparmio Energetico?
A grandi linee l’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
- l’installazione di pannelli solari
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Per una panoramica sui bonus riservati al sostegno della famiglie cliccate qui.
Le percentuali di detrazione variano a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui è stato effettuato.
Risparmio Energetico e ristrutturazione: qual è il tetto massimo?
Arriviamo al dunque: quali sono le soglie da non superare per fruire delle agevolazioni sul risparmio energetico? Per il 2021 risultano ampliate le percentuali per alcune detrazioni volte al risparmio energetico.
Ricordiamo che ci siamo occupati del Superbonus 110% in maniera approfondita in questo articolo e, dunque, rimandiamo alla lettura dell’approfondimento per i dettagli.
Le percentuali ed il tetto massimo per il 2021 per la detrazione del 65%
La detrazione con tetto massimo di aliquota al 65% per il risparmio energetico e ristrutturazione spetta per i seguenti interventi, a patto che portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%:
- riqualificazione energetica globale dell’edificio;
- acquisto di caldaie a condensazione di classe A dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
- acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato;
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- coibentazione dell’involucro opaco;
- installazione di collettori solari per produzione di acqua calda;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
- installazione di sistemi di building automation;
- acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.
Invece in quali casi l’aliquota è pari al 50%?
L’aliquota è invece pari al 50% in caso di:
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A, o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Soglie economiche
I tetti massimi d’importo (cioè di spesa effettuata) sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento:
- 153.846 euro (detrazione effettiva pari a 100mila euro) per la riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- 92.307 euro (detrazione effettiva pari a 60mila euro) per l’involucro degli edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti); l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda; l’acquisto e posa in opera di schermature solari;
- 46.153 euro (detrazione effettiva pari a 30mila euro) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia; la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Casi in cui la detrazione è più elevata
Infatti per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio sono state riconosciute detrazioni più elevate rispetto al 65% quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica.
In tal caso, infatti, è possibile usufruire di una detrazione del 70 o del 75% da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Per gli interventi condominiali sono previste detrazioni ancora maggiori quando sono realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico.
In queste ipotesi, è possibile usufruire di una detrazione dell’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell’85%, se il rischio sismico si riduce di almeno 2 classi. Il limite massimo di spesa consentito per questi interventi è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Applicazione dell’aliquota corretta
Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre far riferimento:
- alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali
- alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, perle imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it