Una recente Sentenza della Corte di Cassazione risponde all’interessante quesito riguardante la testimonianza di un parente: è attendibile oppure no?
Nel caso specifico, una donna risultava condannata al pagamento in favore di una lavoratrice di oltre 56mila euro a titolo di differenze di retribuzione, Tfr, oltre accessori e regolarizzazione previdenziale e contributiva.
Nella sentenza della Corte di appello, i giudici avevano infatti ridotto la lista testimoniale della ricorrente, escludendo le persone a lei legate da un vincolo di parentela: con, la decisione si sarebbe posta in contrasto con l’art. 244 del Codice di procedura civile, che non vieta l’esame di persone legate da rapporti di parentela con le parti del processo, salvo le ipotesi di cui all’art. 246 dello stesso codice. La statuizione sarebbe stata viziata in ragione di una aprioristica valutazione di inattendibilità di queste persone.
La donna ha quindi proposto ricorso per Cassazione contro la condanna.
Testimonianza di un parente, attendibile oppure no: la Cassazione risponde
La Suprema Corte pertanto, con la Sent. n. 2295/21 del 2.02.2021, ribadisce che in tema di prova testimoniale non esiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di parentela o coniugale.
Infatti, l’attendibilità degli stessi non deve essere esclusa aprioristicamente, senza altri elementi da cui il giudice possa desumere la perdita di credibilità.
In tal caso l’ultima parola spetta sempre al giudice, che valuta le prove «secondo il proprio prudente apprezzamento». Pertanto spetta al magistrato dedurre dalle dichiarazioni testimoniali riportate in verbale e dall’analisi delle altre prove se il teste ha detto il vero o meno.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
Buongiorno,a mio parere mi sembra giusto,che alla fine sia il giudice a decidere se,il parente o conoscente abbia detto la verità o no.Ma non si possono escludere a priori.
A mio parere deve decidere il giudice ma non in maniera arbitraria o legando l inattendibilità esclusivamente sulla base del vincolo di parentela. Altrimenti si dovrebbe a priori non permettere una testimonianza da parte di persone legate dal vincolo di parentela.
se il parente conferma un fatto accertato tramite un vocale o video ed e’ assai preciso nella descrizione della dinamica rafforza la sua validita’ in quanto testimone credibile e informato sui fatti