In cosa consiste la rateizzazione della sanzione amministrativa in caso di sequestro di un veicolo? Ecco alcuni chiarimenti.
L’art. 193 del Codice della Strada prevede che i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. I trasgressori sono soggetti ad una una sanzione amministrativa che consiste nel pagamento della somma riportata sul verbale di contestazione e ad una sanzione accessoria che prevede il sequestro del veicolo.
L’art. 193, comma 4 bis prevede sempre la confisca amministrativa del veicolo, intestato al conducente e sprovvisto di copertura assicurativa, quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. E’ prevista inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per una anno nei confronti di chi ha falsificato o contraffatto i documenti assicurativi.
Rateizzazione della sanzione in caso di sequestro di un veicolo
La Prefettura può concedere il pagamento rateale unicamente nel caso di sanzione pecuniaria disposta con ordinanza-ingiunzione e non con verbale di contestazione.
La rateizzazione della sanzione, registrata sul verbale di contestazione, può essere richiesta alla Prefettura con domanda in carta semplice e deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione. La domanda deve essere accompagnata da una autocertificazione dello stato reddituale o economico.
La presentazione della domanda di rateizzazione implica la rinuncia di avvalersi della facoltà di ricorso al Prefeto o al Giudice di pace.
Se entro 60 giorni dalla data di contestazione della violazione non viene presentato ricorso e non viene effettuato il pagamento della sanzione amministrativa la Prefettura dispone la confisca del veicolo.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it