Queste le modifiche:
Art. 1 (Funzionamento Pubbliche Amministrazioni) – Al comma 6 slitta al 28 febbraio 2014 il termine per la prosecuzione degli incarichi scaduti dei Ministeri che hanno trasmesso le nuove piante organiche (art. 2, comma 10-ter del d.l. n. 95 del 2012)Soppressi i commi 8 (che posponeva di un ulteriore anno, dal 2014 al 2015, l’applicazione della disciplina sull’aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei Carabinieri) e 14-bis (che proroga fino al 31 marzo 2015, i contratti stipulati dall’AIFA per l’attribuzione di funzioni dirigenziali, alle unità di personale già assegnate agli uffici della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute)
Art. 2. (Interventi emergenziali). Soppressi i commi 2 e 2-bis (che prorogano al 31 dicembre 2014 il termine di conclusione delle opere e dell’incarico di commissario ad acta relativamente agli interventi per la ricostruzione, nei comuni delle regioni della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, prevedendo altresì la conferma del compenso previsto, pari a 100.000 euro anche per l’anno 2014) e il comma 2-ter (che proroga la gestione commissariale nel settore dei rifiuti urbani a Palermo).
Art. 3 (Competenza del Ministero dell’interno). Soppresso il comma 4 (che interviene sulle risorse finanziarie recate dalle leggi che istituiscono le nuove province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani (leggi nn.146, 147 e 148 del 2004).
Art. 4 (Infrastrutture e trasporti) – al comma 2 è anticipata al 31 maggio 2014 la proroga della facoltà concessa al Ministro delle infrastrutture di stabilire con proprio decreto l’aggiornamento dell’importo dei diritti aeroportuali al tasso d’inflazione programmato, nelle more delle stipule dei contratti di programma tra Ministero e società di gestione aeroportuale.
Soppresso il comma 2-bis (che proroga di oltre 2 anni (dal 31 marzo 2014 al 30 novembre 2016, data indicata dalla norma come termine di ultimazione dei lavori) la durata della gestione commissariale della «Galleria Pavoncelli»)
Aggiunto il comma 3-bis che conferma al 31.12.2014 il termine entro cui vanno adottate disposizioni tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia (art. 2, comma 3, d.l. n. 40/2010)Al comma 8 la proroga degli sfratti è estesa al 31 dicembre 2014; si prevede che ai fini della determinazione della misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l’anno 2015 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all’articolo 2, comma 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (esclusione del reddito dei fabbricati ai fini dell’imponibile per i conduttori di immobili locali a categorie svantaggiate);
Art. 4-bis (Differimento di termini in materia di fonti rinnovabili in edilizia) – Soppresso l’articolo che prorogava di un anno gli effetti del decreto legislativo n. 28 del 2011, che dava la possibilità, per il nuovo edificato e per le ristrutturazioni edilizie rilevanti, a seconda della richiesta del titolo di edificazione, di ottenere che una percentuale del 20 o del 35 o del 50 per cento di energia prodotta venisse da fonti rinnovabili.
Art. 7 (Proroga di termini in materia di salute). Soppresso il comma 1-bis (che proroga al 30 giugno 2014 il termine per l’aggiornamento del Nomenclatore tariffario dei dispositivi medici).
Art. 9 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria). Soppressi il comma 8-bis (che dispone che, per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano e per gli enti locali ubicati nei relativi territori, sono prorogati di 12 mesi i termini – previsti dall’articolo 38, comma 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 – a decorrere dai quali trova applicazione la disciplina in materia di armonizzazione dei bilanci e degli schemi contabili degli enti territoriali)e il comma 9 (secondo cui le risorse di cui all’articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente alle somme già impegnate sul capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’esercizio finanziario 2013, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche);al comma 14 si fissa in venti giorni il termine entro cui li Ministro della giustizia fissa i requisiti previsti per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali.Soppresso il comma 15 (che nelle more dell’espletamento della procedura di gara per l’individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti, proroga il contratto in essere, fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore).
Art. 10 (Proroga di termini in materia ambientale) – aggiunto il comma 3.1 per cui fino al 31.12.2014 si proroga il regime transitorio per il SISTRI.
Accolti dal Governo come raccomandazione tutti gli ordini del giorno che lo impegnano a:
– valutare l’opportunità di un intervento normativo volto a differire di ulteriori sei mesi, rispetto lo slittamento al 1° luglio 2014, il termine di entrata in vigore dell’obbligo di acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle gare d’appalto esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
– valutare l’opportunità di un intervento normativo volto a differire di ulteriori sei mesi, rispetto allo slittamento a giugno 2014 già approvato in prima lettura al Senato del disegno di legge in esame, il termine di entrata in vigore dell’obbligo di ricorrere alle centrali di committenza per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
– valutare l’opportunità di un intervento normativo volto a prorogare di ulteriori sei mesi, rispetto alla proroga al 30 giugno 2014, la possibilità, per le imprese di costruzione, di beneficiare dell’incremento della tolleranza nella revisione triennale dell’attestazione SOA;
– considerare necessaria un’iniziativa normativa diretta alla correzione delle forme esecutive delle norme prescritte all’articolo 23 del decreto-legge n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, superando la stretta correlazione tra natura giuridica delle (SOMS) e obbligo esclusivo, in capo alle stesse, di svolgimento di attività correlate alla mutualità integrativa e prevedendo, conseguentemente, due diverse fattispecie: le (SOMS) che, disponendo di adeguati mezzi e patrimoni o per libera decisione dei loro corpi associativi, intendano aderire alla mutualità integrativa volontaria e le (SOMS) che, per scelte e motivazioni diverse, dimensioni e consistenza dei loro assetti sociali, intendano rinunciarvi, senza che ciò comporti la perdita della loro personalità giuridica; considerare opportuno, per il rilievo e anche per la strategicità del tema trattato, tenuto conto della diffusione e dell’importanza delle (SOMS), una dilazione dei termini di applicazione della norma al 31 dicembre 2014, per consentire una riflessione più approfondita della norma che venne inserita con un articolo, in un decreto-legge recante misure urgenti per la crescita del Paese, evitando il pericolo di disperdere il patrimonio storico, l’esperienza straordinaria delle Società di Mutuo Soccorso e dei loro volontari;
– valutare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, l’opportunità di adottare misure idonee ad escludere i pagamenti destinati a garantire una maggiore sicurezza e solidità strutturale degli edifici scolastici, dai limiti del Patto di stabilità interno degli enti interessati, per la quota di rispettiva competenza;
– adottare tutte le iniziative, anche di carattere normativo, ivi comprese quelle previste dall’articolo 2 comma 3 del decreto-legge n. 40 del 2010 per provvedere alla rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, al fine di dare attuazione ai principi comunitari in materia di libertà di impresa e di stabilimento e di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, anche con l’obiettivo di impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali comunitari e nazionali che regolano la materia;
– prevedere un costo standard unitario di formazione per studente, da determinarsi anche in riferimento ai «differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera ogni singolo ateneo»;
– prevedere il rinnovo del contratto di affitto agli inquilini delle unità immobiliari ad uso residenziale, pena lo sfratto per migliaia di famiglie da parte degli enti pubblici;- trovare le soluzioni più adatte e conformi a risolvere in maniera definitiva e complessiva il variegato fenomeno dei cosiddetti «esodati»;
– prolungare i tempi di fruizione del «bonus fiscale» per quei datori di lavoro che nel Mezzogiorno avrebbero incrementato la loro base occupazionale estendendo alla data del 15 maggio 2018 l’efficacia del suo regime;
– emanare in tempi ristretti il decreto ministeriale di cui all’articolo 2, comma 3 della legge n. 73 del 2010, rideterminando con esso i principi della disciplina di cui alla legge n. 21 del 1992, al fine di assicurarne omogeneità di applicazione su tutto il territorio nazionale, superare tutte le criticità legate a forme di distorsione del mercato ed impedire pratiche di esercizio difformi o abusive dell’attività di noleggio con conducente;
– prevedere con urgenza la sospensione dei pagamenti di tributi e contributi previsti per il 16 febbraio nei territori dei comuni colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi dal 30 gennaio 2014 e tuttora in atto nella regione del Veneto;
– valutare l’opportunità di prevedere, nei prossimi provvedimenti legislativi, la messa a regime della Carta, l’estensione delle città interessate ed un aumento del suo valore quale misura di contrasto alla povertà;
– valutare l’opportunità di una proroga al 31 dicembre 2014, quale termine ultimo al fine di consentire il definitivo completamento degli interventi di ricostruzione e della messa in sicurezza dei territori della regione Toscana, colpiti dall’alluvione dei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 e al superamento della situazione emergenziale ancora in atto, come previsto dalla delibera del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2013;
– adottare le opportune iniziative affinché sia prevista, attraverso un prossimo provvedimento utile, la proroga dell’entrata in vigore del SISTRI per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
– adottare le opportune iniziative allo scopo di non prevedere in futuro ulteriori proroghe della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo, in questo modo permettendo il ripristino del regime ordinario del regime delle locazioni;
– valutare la possibilità di rivedere la disciplina fiscale relativa al settore della «sigaretta elettronica» posticipando l’applicazione dell’imposta sulle sigarette elettroniche, al fine di diminuire l’attuale eccessivo carico fiscale su di esso gravante e di rimuovere le incongruenze normative che hanno avuto effetti di blocco e recessione sull’intero settore economico;
– valutare la possibilità di prevedere una proroga dell’entrata in vigore della vigente disposizione in materia di obbligo di pagamento di canoni di locazione attraverso l’utilizzo di strumenti di tracciabilità, valutando, in subordine l’esclusione dell’applicazione di detta norma per le destinazioni turistiche ovvero per unità abitative locate per un periodo temporale inferiore a 21 giorni;
– valutare la possibilità di sospendere per l’anno 2014 il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere per gli abitanti dei comuni del Veneto e dell’Emilia Romagna colpiti dagli eventi calamitosi di gennaio e febbraio 2014;
– valutare la possibilità di ripristinare al 15 settembre il termine entro il quale gli enti locali che partecipano al patto regionalizzato devono dichiarare all’ANCI, all’UPI, alle regioni e alle province autonome l’entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell’anno, prevedendo altresì al contempo di ripristinare al 31 ottobre il termine entro cui le regioni comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica (9/2027/32. Attaguile);
– valutare la possibilità di non procrastinare ulteriormente l’entrata in vigore della disciplina contabile in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
– valutare la possibilità di posticipare al 1o gennaio 2015 l’obbligo per tutti i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito;
quantificare con precisione e a comunicare con urgenza le risorse finanziarie a disposizione degli enti locali per la redazione dei bilanci preventivi 2014 (9/2027/35. Buonanno);
– impedire ulteriori proroghe della norma per l’Accreditamento delle Strutture Sanitarie nelle Regioni, sia al fine di tutelare i cittadini garantendo che tutte le strutture richiedenti rispondano ai requisiti richiesti, sia per evitare illeciti di tipo patrimoniale a danno delle istituzioni;- assumere iniziative normative volte a prolungare le attuali misure di agevolazione fiscale per all’acquisto di mobili, uniformando la loro scadenza al 31 dicembre 2015, come previsto per le ristrutturazioni edilizie;
– adottare gli opportuni provvedimenti indirizzati a rendere immediatamente strutturali e a regime (nonché procedere ad ulteriori proroghe) gli incentivi volti a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l’adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici, nonché per l’incremento del loro rendimento energetico;
– assumere iniziative normative volte ad introdurre, con l’intesa e la partecipazione delle regioni, a favore dei gestori delle strutture ricettive, specifiche agevolazioni a sostegno di iniziative per la riqualificazione e l’ammodernamento delle strutture alberghiere presenti in Italia;
– includere nel primo provvedimento utile in materia di classificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere coperture finanziarie congrue per consentire, entro il 31 dicembre 2014, l’adeguamento alle norme antincendio da parte delle strutture di piccole dimensioni;
– valutare la possibilità di modificare la sanatoria per i carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni introdotta dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), comma 618 fissando il termine per il ristoro delle somme dovute entro il 31 dicembre 2016 e, conseguentemente, prevedere l’armonizzazione delle disposizioni previste ai commi 621, 622 e 623 al nuovo termine;
– inserire nel primo provvedimento utile una norma atta ad allineare le concessioni sul demanio marittimo ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, da quelle aventi finalità sportive, da quelle destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, nonché da quelle ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, in essere alla data del 31 dicembre 2012, fino al 31 dicembre 2020, fermo restando quanto disposto.
FONTE: Legautonomie