Alcune indicazioni in merito alle situazioni in cui l’amministrazione pubblica è tenuta alla prosecuzione del rapporto di lavoro dipendente oltre i limiti ordinamentali di cessazione.
Trattenimento in Servizio Dipendenti Pubblici: ecco alcuni chiarimenti utili per gli statali.
Ricordiamo che il Trattenimento in Servizio è un istituto riservato esclusivamente ai dipendenti pubblici, che per anni ha consentito agli stessi di rimanere in servizio anche dopo aver raggiunto il compimento dell’età pensionabile.
Già da qualche anno le cose sono cambiate: quindi è bene fare il punto della situazione.
Dipendenti Pubblici, trattenimento in servizio più ampio?
Trattenimento in Servizio Dipendenti Pubblici: chiarimenti
In particolare, in seguito alla riforma della Pubblica Amministrazione, le cose sono un po’ cambiate e il trattenimento in servizio è possibile solo in alcuni casi.
Le leggi attualmente vigenti non prevedono più, a differenza del passato, la facoltà per i pubblici dipendenti di chiedere il trattenimento in servizio oltre il compimento dell’età pensionabile, cioè oltre i 67 anni.
Tuttavia in alcuni casi è possibile.
Ad esempio, nel caso in cui il dipendente non abbia maturato l’anzianità (minima) contributiva necessaria per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
In tale circostanza la pubblica amministrazione deve verificare, in virtù di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 282/1991 e n. 22/2013, se l’interessato raggiunge entro il compimento dell’età di 70 anni (rectius: 71 anni in virtu’ degli adeguamenti alla speranza di vita intervenuti dal 2012 ad oggi) il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia.
Quindi, se entro il 71° anno l’assicurato matura l’anzianità minima per il diritto a pensione, la PA è tenuta ad accogliere insindacabilmente la richiesta di trattenimento in servizio del dipendente, altrimenti declina la domanda.
Tale norma va letta unitamente alla possibilità per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 di accedere alla pensione di vecchiaia contributiva in presenza di un requisito anagrafico di 71 anni unitamente ad almeno 5 anni di contribuzione effettiva (cioè da obbligatoria, volontaria o da riscatto).
Con riferimento a questa ultima ipotesi, pertanto, la PA è tenuta a concedere il trattenimento in servizio ad ulteriori platee che a prima vista potrebbero non essere intuite evitando cesure tra retribuzione e pensione.
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Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it