https://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2021/01/sicilia-revisori-legali-collegio-revisori-conti.jpgRevisori Legali candidabili a comporre il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Sicilia.


Subito dopo lo scadere del termine assegnato dal legislatore nazionale, l’Assemblea Regionale Siciliana ha provveduto ad istituire il collegio dei revisori dei conti della Regione e dell’elenco regionale dei revisori dei conti, come previsto dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 158/2019.

Sicilia: i Revisori legali possono candidarsi al collegio dei Revisori dei Conti della Regione

Per i revisori legali si apre la prospettiva di un prestigioso incarico presso la Regione Sicilia, con un compenso determinato nel doppio di quello massimo previsto per i revisori dei conti degli enti locali più grandi.

In forza del D.Lgs. n. 158/2019, la Regione Siciliana aveva tempo fino al 31 dicembre 2020 per disciplinare l’istituzione dell’elenco regionale dei revisori dei conti, determinare i compensi dei componenti ed eventualmente dettare norme integrative sulle funzioni e competenze.

Lo ha fatto con la Legge 20 gennaio 2021, n. 1, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 3 del 22 gennaio 2021.

Il legislatore nazionale aveva sancito che, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, la Regione siciliana dovesse istituire il Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente, con il compito di esprimere parere sul disegno di legge di bilancio.

Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell’integrazione tra controlli interni ed esterni, il Collegio dovrà esercitare le sue funzioni nell’ambito delle necessarie forme di coordinamento e collaborazione con le sezioni regionali della Corte dei conti.

La composizione del Collegio

Il Collegio sarà composto da tre componenti (di cui uno con funzioni di Presidente) sorteggiati tra gli estratti a sorte in misura pari a tre volte quelli da nominare, dall’elenco regionale dei Revisori dei conti, nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale dell’Economia. Tra i restanti soggetti estratti a sorte sono sorteggiati tre membri supplenti che subentrano ai membri effettivi, in caso di cessazione anticipata dall’incarico. I supplenti durano in carica per il periodo restante alla durata in carica del Collegio.

L’estrazione ed il sorteggio, a cura del Segretario generale della Presidenza della Regione, potevano essere più semplici, così come poteva essere evitato l’obbligo della preveniva proposta dell’Assessore all’Economia per giungere, finalmente, al decreto di nomina del Presidente della Regione.

Il collegio durerà in carica cinque anni e sarà chiamato ad esprimere parere sui disegni di legge di bilancio e di rendiconto generale. La Giunta regionale, nel trasmettere all’ARS i relativi disegni di legge, dovrà motivare lo scostamento dal parere reso dal collegio. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il collegio presenta all’Assemblea una relazione sull’attività svolta.

Iscrizione all’elenco dei revisori

All’elenco regionale dei revisori dei conti, dal quale individuare il componente del Collegio, possono iscriversi i revisori legali provenienti da tutt’Italia.

Gli aspiranti revisori dei conti, obbligatoriamente iscritti al registro dei revisori legali, devono avere riconosciuta indipendenza e comprovata competenza, esperienza ed alta qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti (chiamata ad un ruolo di redattore dei parametri di nomina).

Diversamente da quanto è previsto per i Collegi di revisione degli Enti Locali, la L.r. 20 gennaio 2021, n. 1, non prevede l’alternativa della sola iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (per Comuni ed enti di area vasta, i revisori dei conti, a norma dell’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148, sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili).

Viene, poi, richiesta un esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di revisione dei conti presso enti territoriali di dimensioni medio-grandi, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti (altro rimando compiuto dal legislatore), enti del servizio sanitario ed università pubbliche.

In alternativa, è richiesta l’esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di responsabile dei servizi economici e finanziari presso gli enti sopra indicati, senza distinguere tra dirigenti e funzionari svolgenti attività dirigenziali.

Ulteriori chiarimenti

La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall’elenco, con decreto presidenziale, mentre non possono essere iscritti coloro che versano nelle ipotesi di inconferibilità e/o incompatibilità.

Ai revisori dei conti della Regione è, ovviamente, preclusa ogni possibilità di svolgere attività professionale in favore di enti, società ed organismi partecipati dalla stessa Regione.

Al Presidente della Regione viene demandato il compito di definire, con proprio decreto, le modalità di attuazione della normativa.

In sede di prima applicazione, il Parlamento regionale eleggerà i componenti del primo Collegio dei revisori, tra i soggetti in possesso dei requisiti richiesti.

 


Fonte: articolo di Luciano Catania, segretario del Comune di Enna