Il Garante per la protezione dei dati personali ha risposto ad un quesito concernente il trattamento dei dati personali da parte della polizia locale nell’ambito dei controlli su strada durante l’emergenza Coronavirus.
Controlli Covid della Polizia Locale e Privacy dei cittadini: ecco i chiarimenti del Garante.
Quali dati personali possono essere trattati dalla polizia locale nell’ambito dei controlli su strada?
Controlli Covid della Polizia Locale: regole per rispetto della Privacy
La verifica sull’attuazione delle misure emergenziali è assicurata dalle Prefetture avvalendosi delle Forze di polizia, tra le quali la polizia locale (artt. 3 e 5 l. n. 65/1986).
Il personale di polizia locale preposto ai controlli su strada deve anche assicurare il rispetto delle restrizioni dei movimenti delle persone sul territorio, effettuando il controllo delle autodichiarazioni, rese dai cittadini, provvedendo anche all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni amministrative o, nei casi più gravi, alla trasmissione delle notizie di reato alle autorità competenti.
Gli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni – rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 sul modello ministeriale
- riguardano anche la dichiarazione di “non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19”
- e devono poter essere effettuati, da tutte le forze di polizia, sui dati aggiornati tenuti dalle Aziende sanitarie competenti.
In ragione della gravità delle conseguenze che possono derivare agli interessati dall’esito di tali verifiche, della temporaneità delle misure di isolamento e della variabilità delle stesse (per es. a seguito di tampone negativo), tali controlli devono essere necessariamente effettuati con modalità che garantiscano l’esattezza dei dati e il loro aggiornamento.
Devono, pertanto, essere implementate soluzioni che consentano a tutte le Forze di polizia la possibilità di interrogare puntualmente i predetti elenchi con riferimento alla presenza della misura dell’isolamento domiciliare nei confronti del soggetto controllato.
Nulla osta che tale interrogazione sia fatta presso ciascuna delle strutture sanitarie dislocate sul territorio ovvero, in modo coordinato, presso un ufficio a ciò deputato della Prefettura.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it