Cassa Integrazione: l’Inps nella Circolare numero 139/2020 spiega, tra l’altro, che è stata istituita la nuova causale “COVID -19 DL 137” in relazione alle ulteriori sei settimane previste dal dl n. 137/2020.
Ecco quali sono i chiarimenti riportati dall’INPS in questa Circolare.
La novità nel Decreto Ristori
L’articolo 12 del dl n. 137/2020 (c.d. decreto ristori) prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere la concessione di CIGO, CIGD e ASO (la CISOA non è stata rinnovata) con causale covid-19 per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per una durata massima di 6 settimane.
Cassa Integrazione, ok ad ulteriori sei settimane: chiarimenti dall’INPS
L’Inps spiega che possono beneficiare delle 6 settimane i datori di lavoro:
- ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane di cui all’articolo 1, comma 2, del dl n. 104/2020, purché lo stesso periodo sia integralmente decorso;
- ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle nuove chiusure o dalle limitazioni indicati negli allegati 1 e 2 al dl n. 149/2020 (si tratta del settore dei trasporti, turistico, ricreativo, della ristorazione, del commercio al dettaglio e all’ingrosso) a prescindere dalla fruizione di precedenti trattamenti di integrazione salariale covid-19.
Conseguentemente, i datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi rientranti in tale ultima disciplina potranno, nel rispetto dei presupposti di legge, accedere ai trattamenti per i periodi (9+9 settimane) e alle condizioni dalla stessa previsti anche per periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Infine, le sei settimane previste dal dl n. 137/2020 potranno essere concesse anche ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del dl n. 149/2020 c.d. decreto ristori bis).
Anche le settimane ancora fruibili ai sensi della disciplina di cui al dl n. 104/2020 (CIGO, CIGD, ASO e CISOA) potranno essere concesse ai lavoratori dipendenti in forza al 9.11.2020:
- purché, in tal caso, la trasmissione delle istanze di ammissione ai relativi trattamenti avvenga nel rispetto della disciplina in materia di termini decadenziali ordinari
- e che quindi riguardi periodi con inizio di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa a novembre o a dicembre 2020.
Il testo della Circolare
A questo link potete leggere il testo completo della Circolare.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it