Il 30 novembre si avvicina e con esso il termine per l’approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2019, si ricorda come il mancato adempimento comporta, in prima battuta, il blocco della capacità assunzionale dell’Ente.
La redazione del consolidato resta facoltativa per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, questo grazie a quanto previsto nell’articolo 233-bis del Tuel, che dallo scorso anno ha lasciato libera questa opzione.
Per una guida completa al Bilancio Consolidato degli Enti Locali potete consultare questo link.
Bilancio consolidato, nozioni di maggiore rilievo
È oramai consolidata la procedura operativa che porta l’ente alla redazione del bilancio consolidato.
Sappiamo come il primo passaggio è quello della redazione dell’atto di definizione del G.A.P., leggasi Gruppo Amministrazione Pubblica.
Nel Gap sono compresi:
- gli enti strumentali (soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile, che possono essere in una condizione di controllo o di partecipazione),
- gli organismi strumentali (articolazioni organizzative dell’amministrazione pubblica, dotati di una propria autonomia contabile e privi di personalità giuridica),
- le società controllate,
- le società partecipate.
Negli ultimi anni si è poi rafforzato il riferimento a una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, andando quindi a prendere in considerazione anche quei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta o una nozione di partecipazione.
Nel momento in cui l’ente l’esercizio di un’influenza dominante, in virtù di contratti o clausole statutarie, la struttura sottostante è considerata controllata.
Oramai attestato è il principio per cui risulta assolutamente irrilevante la forma giuridica e la natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società.
Principio di Controllo
Prima di procedere è opportuno richiamare il principio di controllo nel rispetto dell’art. 147-quater T.U.E.L. il quale prevede una modalità di controllo interno per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, stabilendo che l’ente definisca, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale.
Nel passaggio da G.A.P. a consolidamento è opportuno richiamare la possibilità che si possa non procedere al consolidamento quando si verifica la situazione di irrilevanza o quando si è nell’impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento, questa ultima ipotesi risulta estremamente limitata e riguarda eventi di natura ambientale straordinari.
L’irrilevanza non vale in presenza di enti e società totalmente partecipati dalla capogruppo, di società in house e di enti partecipati titolari di affidamento diretto, anche non effettuato direttamente dall’ente locale, da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.
Procedura di consolidamento
Quando si avvia la procedura di consolidamento andiamo quindi a porre in relazione dati contabili di enti e realtà differenti; diviene quindi fondamentale, per lo meno nella maggioranza dei casi, procedere con l’omogeneizzazione delle risultanze numeriche. Da qui le richieste rivolte agli enti consolidati.
Nel rispetto di quanto disciplinato dal paragrafo 3.2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al Dlgs 118/2011), le direttive impartite dalla capogruppo, devono contenere tra l’altro indicazioni in merito alle modalità e tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati.
Nei casi in cui i principi contabili adottati nei bilanci della società capogruppo e degli organismi consolidati, pur essendo corretti, non siano omogenei tra loro, l’omogeneità deve in prima istanza essere effettuata nei bilanci d’esercizio dei singoli soggetti consolidati, nei limiti in cui essa non può essere così attuata, può essere ottenuta apportando in sede di consolidamento opportune rettifiche per allineare i principi contabili dei membri del gruppo a quelli adottati dalla capogruppo.
Tra gli obblighi della capogruppo vi è quello di procedere con il diramare istruzioni e informazioni specifiche ai soggetti che andrà a consolidare, sarà sua premura cercare di ottenere le informazioni allineate al suo sistema contabile e laddove questo non sia possibile, di farsi trasferire le informazioni necessarie all’elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili previsti dal Dlgs 118/2011. Sempre la capogruppo dovrà richiedere la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall’allegato 11 al Dlgs118/2011.
A questo punto è utile rilevare come vi sia la possibilità, in realtà sono due, di ovviare all’obbligo di uniformità dei criteri di valutazione, ovvero quando la conservazione di criteri difformi meglio si presta a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta oppure quando il mantenere la difformità è irrilevante ai fini del risultato finale. Qualora si verifichi questa situazione particolare si dovrà procedere con il rilevarla all’interno della nota di accompagnamento al bilancio.
Fonte: articolo di Marco Sigaudo