acquisto-buoni-spesa-deroga-codice-appaltiCon una recente Sentenza il Tar Lazio si esprime, tra i vari motivi, sulla legittimità dell’Ordinanza di Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020 ( e dunque sulle modalità di attuazione di questa forma di sostegno ai cittadini).


Acquisto buoni spesa in deroga a Codice Appalti: per il TAR del Lazio è legittimo.

La sentenza, in questo caso, si riferisce all’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020.

Secondo la prospettazione di parte ricorrente, infatti, la deroga al Codice dei contratti esulerebbe nella fattispecie dal potere di ordinanza di protezione civile, perché la dichiarazione dello stato di emergenza – adottata con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 – avrebbe autorizzato l’adozione delle ordinanze di protezione civile solo in relazione all’attuazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 25 del d.lgs. 1/2018 (Codice di protezione civile).

Tra i quali non rientrerebbe dunque il sostegno alimentare alle famiglie in stato di bisogno, riconducibile alle misure della lettera c) dell’articolo 2.

Gli interventi di cui al citato art. 25, co. 2, lett. a) e b), D.Lgs. n. 1/18 attengono:

  • all’organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento;
  • al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.

Acquisto buoni spesa in deroga a Codice Appalti

I giudici amministrativi hanno invece dichiarato legittima la pratica.

Secondo quanto riportato nella Sentenza, infatti, in ragione della peculiarità della situazione affrontata, la distribuzione di buoni spesa, rientrante tra le misure di solidarietà alimentare verso quella parte della popolazione che la pandemia ha messo nell’impossibilità e /o nell’estrema difficoltà di fare fronte al quotidiano sostentamento, deve essere ascritta alla categoria degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento previsti alla lett. b) dell’art. 25 espressamente richiamata dalla delibera di dichiarazione dello stato di emergenza.

Non si tratta, infatti, di prestazioni assistenziali ordinarie, volte a sostenere semplicemente il reddito della popolazione, ma di prestazioni tese a soddisfare un bisogno primario quale è quello all’alimentazione, che costituisce il presupposto per un’esistenza dignitosa, nonché la base stessa per il diritto alla salute.

A questo link potete consultare il testo completo della Sentenza del TAR.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it